CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 29 c) il tempo in cui la macchina avrà bisogno di una nuova inspezione, se questo tempo fosse minore di un anno, o di sei mesi, rispettivamente. Le disposizioni dell’articolo 79 si applicano anche all’inspezione delle macchine.1 88. I capitani e padroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno che fu adempiuto al prescritto degli articoli precedenti.2 84. Gli agenti di sanità marittima non rilasceranno le patenti od i permessi sanitari di cabotaggio, se i capitani o padroni delle navi nazionali non presenteranno loro il ruolo di equipaggio, munito del visto dell’autorità marittima del luogo. Le stesse disposizioni Ba-ranno applicabili ai capitani e padroni delle navi estere, per le quali le carte di bordo dovranno inoltre essere munite del visto del rispettivo console.3 Capo Vili. Del trasporto dei passeggieri. 85. Il trasporto dei^pas-seggieri su navi a vela ed a vapore è soggetto a particolare inspezione e vigilanza per parte dell’autorità marittima nello Stato, e delle autorità consolari all’estero secondo le norme prescritte dai successivi articoli.4 86. Il regolamento determinerà il numero massimo dei passeggieri secondo la qualità delle navi e dei viaggi ; e stabilirà le condizioni per l’assetto interno della nave, per le provviste e la conservazione dei viveri, per la dotazione di battelli ed attrezzi di salvamento, e tutte le altre regole e cautele opportune. 87. Qualunque sia la natura del viaggio ed il numero delle persone imbar- 1 L’essersi dall'autorità competente riscontrato in buono stato il macchinario della nave in occasione della prescritta visite seme -strale, non esonera l’armatore dalle responsabilità, conseguenziali allo scoppio di un tubo che si trovava invece in cattivo stato (C. Torino, 5 marzo 1907 - Dir. Mariti., 1907, 86). 2 Confr. C„ 423. L’avere una nave ottenuto le «spedizioni» dal comando di porto dimostra die essa si trova in condizioni di navigabilità ; e per conseguenza è inammissibile la prova tendente a stabilire che la nave non potè prendere il maro per difetto di sartiame, di attrezzatura e di deficiente calafatura (T. Sassari, 11 aprile 1914 - Oiur. sarda, 1914, 151). 3 II servizio di sanità marittima è stato assegnato dalla L. 9 luglio 1876, n. 3228, alle Capitanerie di porto; la L. 6 dicembre 1885, n. 3547, ha abolito il « permesso sanitario di cabotaggio ». 4 Confr. C. Comm., 582, 589.