CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. Gl nazionali, facendone richiesta all’ autorità marittima, ottenere l’autorizzazione per un aumento d’armi, di munizioni e di equipaggio oltre il consueto. 200. Le navi mercantili, essendo aggredite da navi anche da guerra, potranno difendersi e predarle ; come pure accorrere alla difesa di altre navi nazionali od alleate aggredite, e concorrere colle medesime alla preda. 210. Se una nave nemica tentasse di far preda in vista delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero pr. si dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soccorso della nave aggredita. Se la nave aggredita è salvata, le persone avranno un premio a carico della proprietà salvata, da determinarsi, in caso di disaccordo, dall’autorità marittima competente. Capo II. Delle prede fatte dalle navi da guerra. 211.La cattura e la preda di navi mercantili di nazio- ne nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite, in via di reciprocità, verso quelle Potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale. Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità. 212. Sono escluse dal disposto dell’articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso la nave in contravvenzione sarà assoggettata al trattamento delle navi neutrali che infrangono la neutralità. Sono pure escluse dal disposto di cui sopra, la cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato.1 213. Le norme da seguirsi dai comandanti dei legni predatori saranno determinate con decreto reale o con ordine del comando in capo di un’armata, squadra o divisione navale, quando non può ricevere in tempo le relative istruzioni. La mancanza, a bordo della nave catturata, dei documenti relativi al carico costituisce forte presunzione che la merce, in ordine alia sua destinazione, costituisca contrabbando di guerra. L’oro e l’argento monetato costituiscono contrabbando condizio-nale_ di guerra, e possono pertanto essere confiscati quando siano destinati ad mi porto che serve di base alle forze armate nemiche (Commiss, delle prede, 20 novembre 1912).