100 PARTE SECONDA. colarsi nel periodo di esercizio di pesca o di navigazione di cui alla lettera e dell’art. 148 del Codice per la marina mercantile. 198. L’esame potrà essere prestato anche in un compartimento diverso da quello cui appartiene l’aspirante. In questo caso il capo del compartimento in cui fu dato l’esame notificherà, mediante un estratto del relativo processo verbale, al capo del compartimento al quale è ascritto l’aspirante, l’esito dell’esame. 199. I certificati di idoneità, per navigare come sotto-scrivano, ed i certificati di autorizzazione a comandare bastimenti al piccolo traffico della costa, e battelli alla pesca illimitata, saranno conformi ai modelli espressamente stabiliti. 200. I suddetti certificati sono fatti dai competenti capitani di porto sulla produzione, da parte dello interessato, del documento che accerti la riportata idoneità nell’esame, e della qui-tanza di pagamento della tassa stabilita per la concessione del certificato. 201. I marinai i quali abbiano ottenuto e presentino il certificato di abilitazione all’ esame pratico pel conseguimento della patente di capitano di lungo corso, o di gran cabotaggio, potranno, senza altro esame, ottenere dalla competente capitaneria di porto il certificato di idoneità per navigare come sottoscrivani, purché producano i seguenti documenti : a) estratto della matricola della gente di mare di la categoria, dal quale constino le condizioni stabilite alle lettere a e b del-l’art. 68 del Codice per la marina mercantile ; b) certificato penale da-dato da tre mesi al più, per provare la condizione di cui alla lettera d dello stesso articolo ; c) quitanza del pagamento della tassa stabilita per la concessione del certificato. 202. I marinai autorizzati a comandare bastimenti per il piccolo traffico della costa possono ottenere, senza altra formalità, e senza pagamento di tassa, l’autorizzazione a comandare battelli alla pesca illimitata. Sezione IV. Autorizzazioni a dirigere battelli alla pesca limitata. 203. Le autorizzazioni a dirigere battelli alla pesca limitata si concedono dai capi degli uffizi comparti-mentali, circondariali e locali. 204. Della concessa autorizzazione si fa constare