REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 329 capitano o l’uffiziale di porto, quando presuma die possa essere pericoloso l’indugio, potrà procedere alle relative perquisizioni, nonché al sequestro della carte e degli oggetti sopra mentovati, osservate, in quanto è possibile, le norme prescritte dalla seziono 10\ titolo II, del Codice di procedura penale. 1Ó14. Ove la carta attinente al reato fosse di quelle che servono al bastimento per far fede della sua nazionalità, ovvero della regolarità del viaggio o del suo carico per cui possa riuscire pregiudizievole alla navigazione il sequestro della medesima, il capitano o l’uffiziale di porto, dopo averne estratta copia autentica dell’intero contenuto, ovvero della parte che si riferisce al fatto, sottoscritta dal capitano o padrone, restituirà a questo l’originale, facendo di tutto menzione nel processo verbale e nel giornale di bordo, salvo quanto dispone il Codice di procedura penale nel caso in cui la carta da sequestrarsi costituisca essa stessa il corpo del reato. Ove nel fatto pel quale ha luogo il sequestro si trovi implicato il capitano o padrone del bastimento, la copia estratta sarà sottoscritta da chi ne fa le veci e sarà a lui restituito l’originale. 1015. Dovendosi per l’accertamento di un reato marittimo, e sempre nel caso in cui sia pericoloso l’indugio, procedere a perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o militare, in cui il capitano o l’uffiziale di porto non abbia alcuna ingerenza, questi si dirigerà per mezzo di richiesta all’autorità giudiziaria del luogo in cui esiste la casa o lo stabilimento suindicati, la quale vi procederà secondo le norme stabilite dalle leggi generali. Frattanto, e finché l’autorità giudiziaria non abbia analogamente proceduto alla fattale richiesta, il capitano o l’uffiziale di porto potrà far invigilare i luoghi anzidetti, acciocché non sia variato lo stato delle cose, e non avvenga la fuga dell’imputato. 1016. Occorrendo il caso previsto dall’art. 990, primo alinea, del presente regolamento, l’ordine di arresto sarà rilasciato con le forme indicate nella prima e nell’ultima parte del-l’art. 188 del Codice di procedura penale.1 Esso 1 Art. 32 C. P. P. 1913.