98 PAKTE PRIMA. Quando la nave a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato, la pena sarà di due mesi di carcere,1 e dell’interdizione. 404. Il piloto che abbandonerà il posto in contravvenzione al disposto del-l’art. 202, sarà punito in via disciplinare dall’autorità marittima. Ove, in causa dell’abbandono fossero occorse avarìe, la pena potrà estendersi a lire duecento di multa ed a tre mesi di sospensione. Nel caso poi che fosse accaduta la perdita della nave, la pena sarà di due mesi di carcere e della interdizione. 405. Il piloto che si ub-briacasse mentre è di servizio, o che richiesto non potesse prestare l’opera sua per cagione di ubbriachez-za, sarà punito in via disciplinare. In caso di recidività, la pena sarà della multa fino a lire trecento e della sospensione, e potrà anche estendersi alla interdizione. 406. Il piloto che per ub-briachezza, negligenza od ignoranza avrà fatto perdere la nave pilotata, o avrà causato alla medesima danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, sarà punito colle stesse pene portate dall’art. 369. 407. La mancanza di rispetto e la via di fatto del piloto contro il capitano o padrone del legno pilotato, nazionale o estero, sono punite colle pene stabilite, secondo la varietà dei casi, dagli articoli 283 e 284. 408. Gl’individui della gente di mare, anche di nazione estera, i pescatori, i barcaiuoli od i facchini del litorale, i quali, chiamati dalla competente autorità ad accorrere in soccorso di navi pericolanti, ad estinguere incendi, od a prestare altri pubblici servigi, come agli articoli 122 e 206, si saranno rifiutati, andranno soggetti ad una pena pecuniaria estendibile a lire cento, e, secondo la gravità dei casi, anche al carcere estendibile ad un mese. 409. Le ingiurie e gl’insulti agli impiegati ed agenti delle capitanerie dei porti nell’esercizio delle loro funzioni, quando non costituiscono un reato punibile ai termini dell’art. 425, saranno puniti col carcere non eccedente giorni quindici e con multa estendibile a lire cento. Il capo dell’ufficio di porto potrà immediatamente fare arrestare il colpevole. 1 Detenzione.