PARTE SECONDA. stri degli appelli, d’inser- [ zione delle sentenze e dei ricorsi in cassazione, di cui agli articoli 1052,1055el058 del presente regolamento, devono tenere in carta libera e conformi ai moduli stabiliti anche i seguenti : Io il registro delle querele, delle denuncie e degli atti d’istruttoria ; 2° il registro dei verbali d’ udienza ; 3° il registro delle spese di giustizia anticipate dall’erario dietro ordine rilasciato dai capitani e-d uf-fiziali di porto. Le inscrizioni che saranno fatte sui registri su accennati dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo corrispondente. In quanto alla tenuta del registro, di cui al n. 3, si osserveranno scrupolosamente le disposizioni degli articoli 160, 161 e 162 della tariffa in materia penale, approvata col regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701. 1064. L’anticipazione delle accennate spese di giustizia, nei casi in cui sia a carico del pubblico erario, sarà fatta dall’amministra-zione delle tasse e del demanio per mezzo degli agenti demaniali. Le spese fattesi nell’interesse delle parti civili, saranno pagate dai cancellieri dei capitani e dogli uffiziali di porto colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti della tariffa su citata, quando vi sia applicabile. I relativi mandati di pagamento saranno spediti dal capitano od uffiziale di porto, che eseguì gli atti che diedero luogo alle spese, e dovranno contenere le indicazioni tutte richieste dal modulo corrispondente. I capitani e gli uffiziali di porto che avranno rilasciato il mandato di pagamento delle tasse saranno sempre responsabili di ogni abuso od eccedenza delle medesime e ciò solidaria-mente con le parti che le hanno riscosse, salvo il loro regresso contro di esse. In caso di contestazione, si applicherà il disposto del-l’art. 148 della tariffa penale, e l’autorità competente a pronunziare sulla stessa sarà il tribunale del circondario, in cui esercita la sua giurisdizione il capitano, e l’uffiziale di porto che ha rilasciato il mandato. 1065. Le tasse d’indennità e di soggiorno dei capitani e degli uffiziali di porto, non che dei testimoni e dei periti per l'istruttoria dei crimini e delitti marittimi e per la istruttoria ed i giudizi delle contravvenzioni od infrazioni marittime, saranno regolate secondo le norme fissate dalla tariffa penale su mentovata.