442 PAKTE TERZA. gettare ili maro redigendo analogo processo verbale firmato dai membri della Commissione e trascritto nel giornale di bordo. Il getto delle merci pericolose non darà, in questo caso, al caricatore alcun diritto di rivalsa pel prezzo delle medesime. Il proprietario delle merci pericolose sbarcate e gettate in mare secondo i casi previsti da questo articolo, sarà responsabile di tutte le conseguenze della falsa dichiarazione e tenuto perciò al pagamento del nolo pattuito e delle spese occorse, salvo le conseguenze penali. 22. Disposizioni penali. — Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, salvo i casi di reato, in base al disposto dell’art. 422 del Codice per la marina mercantile. Non si riterranno come infrazioni al presente regolamento i casi d’imbarco,senza le precauzioni prescritte, di merce non ancora nominata nell’allegata classificazione. Il Ministro di grazia o giustizia e dei culti Cocco-Ortu. Il Ministro interim per la marma E. Mokin. li. decreto 24 dicembre 1903, n. 546, che porta alcune modificazioni al Regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, sulle merci pericolose, sopra riprodotto. VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d’ Italta. Visto il Nostro decreto 13 luglio 1903, n. 361, che approva il Regolamento per l’imbarco, il trasporto in mare e lo sbarco delle merci pericolose ; Sentito il parere del Consiglio superiore di marina e del Consiglio di St$to ; Udito il Consiglio dei Ministri ; Stdla proposta dei Nostri Ministri della marina, e di grazia e giustizia e dei culti ; Abbiamo decretato e decretiamo :