268 PARTE SECONDA. ta, l’uffizio di porto competente procederà alla liquidazione delle spese di ricupero, di vendita e del premio dovuto agli inventori e ne farà constare mediante nota descrittiva. Il netto residuo, salvo il caso contemplato dall’art. 746 del presente regolamento, sarà versato dal capo del compartimento nella cassa depositi della gente di mare, per essere consegnato ai proprietari degli oggetti ricuperati, se si facciano come tali riconoscere nel termine di un anno computabile dalla data della pubblicazione degli avvisi di rinvenimento, indicati nel precedente art. 711. Avverandosi poi il caso previsto dall’alinea dell’articolo 136 del Codice per la marina mercantile, il prodotto netto del ricupero sarà corrisposto all’inventore. 718. Gli uffizi e le delegazioni di porto, che procedono alla vendita di oggetti ricuperati,non potranno pagare le spese ed il premio dovuto agli inventori, se non dopo che il capo del compartimento abbia approvato la liquidazione del ricupero ed i conti relativi. Potranno però per espressa autorizzazione del capo del compartimento pagare anche prima della liquida-1 zione quelle spese che non ammettono dilazione. I detti uffizi e delegazioni renderanno conto al capo del compartimento della gestione dei ricuperi, trasmettendogli oltre al netto residuo di essi tutti gli atti e conti relativi. I capi di compartimento comunicheranno, per la revisione, tutti gli atti e documenti di ciascun ricupero al Ministero della marina. 719. Oltre la regola fissata dall’art. 135 del Codice per la marina mercantile, potranno a giudizio del capo del compartimento abbandonarsi agli inventori gli oggetti ricuperati, il cui valore totale, benché maggiore di lire cinque, venisse ad eguagliare od a superare di poco le spese che sarebbero necessarie al compimento delle formalità prescritte per la vendita. 720. I capi di compartimento riassumeranno nel registro, secondo il modulo espressamente stabilito, le risultanze di ogni ricupero di oggetti d’ignota provenienza. 721. Le norme stabilite cogli articoli precedenti si applicheranno anche pei ricuperi degli oggetti di cui all’art. 135 del Codice per la marina mercantile, fatti in alto mare e trasportati in un porto dello Stato.