REGOLAMENTO PER LA della liquidazione finale del ricupero coll’intervento del-l’uffiziale consolare o, in difetto, dell’ autorità locale. 704. Non bastando il valore degli avanzi del bastimento, e non essendovi noli da esigere, le spese pel mantenimento , indumento e rimpatrio del capitano o padrone e dell’equipaggio saranno anticipate dai fondi a disposizione degli uffiziali consolari e rimborsate loro dal Ministero della marina. 705. Di regola, i naufraghi saranno diretti al porto di arruolamento in conformità del disposto dell’articolo 480 del presente regolamento. Tuttavia gli uffiziali consolari, caso che lo arruolamento fosse avvenuto in un porto estero, potranno dirigere i naufraghi nazionali ad un porto dello Stato secondo le norme date col succitato art. 480 del presente regolamento, quando loro consti che avviandoli al porto di arruolamento dovrebbero continuare a,d essere sussidiati dallo Stato per proseguire il viaggio di ritorno in patria. Nel resto i predetti uffiziali consolari osserveranno le disposizioni contenute nel capo XIII del presente titolo. 706. Nel caso in cui il MARINA MERCANTIIE. 265 valore del ricupero ed i noli per le merci salvate non presentino la possibilità del pagamento totale o parziale dei crediti di cui al precedente art. 702, gli uffiziali consolari si limiteranno : а) ad assumere la prova di fortuna ; б) ad agevolare gli interessati presso le autorità locali ; c) a cooperare al componimento di eventuali controversie in via amichevole od arbitrariamente ; d) a ritirare le carte di bordo del bastimento naufragato. 707. In massima non possono ripetersi dal Ministero della marina altre spese ed indennità che quelle strettamente necessarie pel mantenimento, indumento e rimpatrio del capitano o padrone e dell’equipaggio. Però tali spese ed indennità saranno dal Ministero della marina rimborsate nel solo caso in cui sia comprovato che non fu possibile prelevarle in tutto od in parte sul prodotto del ricupero e dei noli delle merci salvate. Ogni altra spesa fatta dai regi uffiziali consolari a richiesta degli interessati, o per loro conto, sarà reperibile esclusivamente da questi ultimi.