MOD. E AGGIUNTE: ART. 500-518 R. 417 i verbali potranno invece esser firmati dall’armatore e dal macchinista che tiene le veci del primo macchinista. I verbali di visita avranno nn numero progressivo annuale ed in fine d’anno, riuniti in volumi, saranno conservati nell’archivio. 11. Riconoscendo la convenienza di eseguire la visita nel porto cui è diretto il bastimento, in conformità dell’alinea dell’art. 80 del Codice per la marina mercantile, gli uffiziali di porto faranno di ciò constare mediante annotazione sul^uolo d’equipaggio, secondo è disposto dall’art. 326 del regolamento per l’esecuzione del Codice per la marina mercantile. 12. Caso che dal processo verbale di visita emerga che gli ispettori o i periti abbiano limitato i viaggi che il bastimento può imprendere, ovvero abbiano posto l’obbligo della rinnovazione della visita in un tempo determinato, gli uffiziali di porto faranno parimenti constare di tali condizioni con opportuna annotazione sul ruolo di equipaggio. Sezione II. Delle visite dei bastimenti all'estero. 13. Per le visite e-perizie dei bastimenti nazionali a vela e a vapore nei porti esteri, i regi ufficiali consolari dovranno sempre valersi, per l’ufficio di perito, dei capitani italiani di lungo corso o di gran cabotaggio, in comando di bastimenti, o dimoranti a terra. Se nel porto in cui deve avvenire la visita si trovi un ingegnere o costruttore navale italiano, questi potrà essere uno dei periti, in caso diverso i periti saranno due capitani. Solo in mancanza di capitani, ingegneri o costruttori navali nazionali, potranno i regi uffiziali consolari ricorrere ai periti locali, preferendo sempre quelli delle istituzioni di registro marittimo, o delle compagnie nazionali di assicurazioni. Nei porti esteri ove mancasse l’autorità consolare, questa, per gli effetti delle visite, sarà sostituita dall’autorità locale del porto. 14. Occorrendo procedere alle ispezioni delle macchine di un piroscafo nazionale in un porto estero, con- Cod. Manti. 27