CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 95 385. Il capitano o padrone di una nave nazionale il quale, potendo, non avrà prestato soccorso ad una nave pericolante, sarà punito con multa da lire duecento a mille ; potrà inoltre essere sospeso dall’esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno. 386. Gl’inscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare, i quali contravvenissero al disposto dell’art. 154, incorreranno nelle stesse pene stabilite pei delitti d’insubordinazione della gente d’equipaggio contro il proprio capitano. 387. Chiunque trovasse nel littorale dello Stato, in mare, a galla o sott’acqua o sulla spiaggia o nei porti, fossi o canali, oggetti dì ignota provenienza, e non facesse la dichiarazione di cui all’art. 135, sarà punito colla stessa pena portata dalla legge penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti. Ove poi avesse raccolto oggetti provenienti manifestamente da naufragio, e non ne avesse fatto l’im- mediata consegna all’autorità marittima che procede al salvataggio, o in difetto al sindaco, sarà considerato reo di furto, e punito a termini della legge penale comune.1 388. Il 'capitano o padrone che ricuserà di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderà, soggiacerà, oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa eguale al doppio del loro ammontare. 389. Il costruttore che prestasse il suo nome ad altri che non siano costruttori, per dirigere la costruzione di navi, incorrerà nella pena della sospensione dall’esercizio della sua professione. 390. Incorrerà in una multa estendibile a lire duecento il capitano o padrone : a) che navigasse senza avere i fanali accesi, o senza trovarsi munito degli oggetti di corredo prescritti dai regolamenti ; b) che non abbia obbedito agli ordini di rifornire di viveri la nave, in coerenza al disposto del capo-verso dell’art. 96 ; c) i capitani o padroni 1 Cade sotto la sanzione del presente art. 387, 2° capov., il fatto dell’appropriazione di oggetti appartenenti al carico di nna nave, gettati in mare durante una tempesta per alleggerire la nave. Per la pena è applicabile al caso l’art. 402 e non il 402, n. 2, essendo all’esistenza della qualifica di cui in quest’ultimo necessaria l’imminenza o l’attualità del pericolo o dell’infortunio (T. Sassari, 30 gennaio 1904 -Faro Sardo, 1904, 204).