Vili PREFAZIONE. tutti gli istituti attinenti alla marina mercantile ed al commercio marittimo ». Noi per tal modo, se la Commissione avesse condotto a termine i suoi lavori, avremmo potuto avere finalmente un vero completo Codice marittimo, rispondente alia necessità non solo di svecchiare le nostre leggi, ormai evidentemente arretrate e sorpassale per la trasformazione delle industrie marittime e per le mutate condizioni sociali, ma ben anche di riunire tutta questa ampia e frammentaria legislazione, che pure va e deve essere applicata con unicità di metodo e eli criteri. Quella Commissione però, Commissione che pur tanto lavoro ha compiuto formulando proposte concrete sull'amministrazione marittima, sullo stato giuridico della gente di mare, sulla risoluzione delle controversie individuali e collettive nei porti, sulle concessioni del demanio marittimo, ecc., non vide nessuna delle sue proposte tramutate in legge ; d'altra parte, sorpresa dalla guerra quando non aveva ancora compiuto tutto il suo programma, dovette sospendere i suoi lavori a metà, così che ora noi ci troviamo presso a poco allo stesso punto in cui si era sedici anni or sono, cioè con un Codice e un Regolamento vecchi di circa mezzo secolo. Ad essi in ogni modo, da quando furono promulgati, cioè dal 24 ottobre 1877 pel Codice, e dal 20 novembre 1879 pel Regolamento, furono tuttavia apportate varie modificazioni ed aggiunte, piccole o grandi ; e noi tutte queste disposizioni — naturalmente quelle tuttora vigenti — abbiamo riunito in questo volume, in cui nella Parte Prima è riportato il Codice con in nota la più recente e più concorde giurisprudenza, l'indicazione delle leggi affini, e i raffronti più essenziali con gli articoli del Regolamento ; nella Parte Seconda il Regolamento, del quale gli articoli abrogati o modificati isolatamente portano al loro stesso posto il testo corrispondente, mentre quelli sostituiti in gruppo portano al loro posto l’indicazione della disposizione che li ha sostituiti, disposizione che è invece riportala nella Parte Terza, la quale riunisce appunto tutte le modificazioni ed aggiunte posteriori alle date predette.