REGOLAMENTO PER LA lari, provvedere alla compilazione della situazione del materiale galleggiante di tutto il compartimento. Sezione II. Annuali licenze, di cui devono essere muniti i galleggianti in genere, e condizioni per conse-guirle. 908. Le licenze di cui i galleggianti devono essere provveduti, giusta l’articolo 899 del presente regolamento, sono rilasciate dall’uffizio di porto d’inscrizione, e saranno conformi ai modelli espressa -mente stabiliti. 909. I battelli, le barche e tutti gli altri galleggianti, uscendo dai porti, rade o canali, devono avere sempre a bordo la rispettiva licenza. 910. In riguardo alla pesca limitata, che comprende tanto quella del pesce quanto quella deh corallo, le licenze autorizzano i titolari delle medesime ad esercitarla nei limiti, e colle eccezioni stabilite per ciascun gruppo di compartimenti marittimi dal regio decreto, che determina i distretti di pesca. All’armamento dei bastimenti alla pesca limitata, è applicabile per analogia, quando ne sia fatta richiesta, il disposto dell’art. 343 del Codice di commercio circa i salari o la parte di MARINA MERCANTILE. 307 utili spettanti agli arruolati, e la durata dell’arruolamento. A tale effetto gli uffizi di porto annoteranno, nel caso previsto, le relative convenzioni in apposite colonne appiè della licenza, di cui terranno copia. 911. Il traffico pel trasporto di passeggieri e di merci, da farsi con barche e galleggianti provveduti della licenza indicata nel precedente art. 899, si distingue nelle seguenti due classi : A) Traffico limitato al circondario d’iscrizione del galleggiante, con facoltà al Ministero della marina di estenderne i confini alle coste adiacenti, a seconda della posizione dei luoghi, della conformazione del litorale, dei bisogni e degli usi dei Comuni marittimi ; B) Traffico per tutte le coste continentali ed insulari del Regno, con galleggianti a vela ed a vapore di portata non maggiore di 25 tonnellate, che siano in buono stato di navigabilità e convenientemente equipaggiati. I bastimenti nazionalizzati di portata non maggiore di 25 tonnellate potranno essere destinati al traffico continentale ed insulare del Regno con licenza annuale, purché siano nelle predette condizioni. Eguale facilitazione potrà