418 PARTE TERZA. formemente all’art. 82 del Codice per la marina mercantile, i regi ufficiali consolari nomineranno possibilmente perito un macchinista italiano, se si trovi sul luogo ; in caso diverso nomineranno un macchinista straniero. Anche per le visite alle macchine, l’autorità consolare, ove mancasse, sarà sostituita dall’autorità locale del porto. 15. La retribuzione ai periti stranieri per le visite sarà regolata secondo le tariffe e gli usi locali. Quella dovuta ai periti nazionali per le visite in paese estero, quando i periti Messi si trovino imbarcati sopra navi nazionali, è stabilita nella stessa misura indicata nel precedente art. 7 per le visite nello Stato. Dove poi trattisi di periti nazionali non appartenenti agli equipaggi delle navi ancorate nel luogo della visita, verrà ad essi corrisposta una retribuzione mediatra quelle indicate nei due paragrafi precedenti del presente articolo. 16. Quando le visite, perizie ed ispezioni non siano urgenti, i regi ufficiali consolari dovranno giovarsi della facoltà loro accordata dall’art. 80 del Codice per la marina mercantile, permettendo che la visita venga eseguita in altro porto e possibilmente nello Stato. 17. Sono applicate alle visite dei bastimenti all’estero le disposizioni dei precedenti articoli 4, 8, 10, Ile 12. Sezione III. Disposizioni comuni alle due precedenti sezioni. 18. Nello eseguimento delle visite, di cui nelle due precedenti sezioni, i periti ispettori, o periti, dovranno in conformità degli articoli 77 e 82 del Codice per la marina mercantile, accertarsi, secondo le norme sotto indicate, se i bastimenti trovansi in buono stato di navigabilità e verificare se sono muniti degli attrezzi, corredi ed ¡strumenti nautici indicati nella sezione II del capo VII, titolo II del regolamento per l’esecuzione del Codice per la marina mercantile e nelle tabelle 4, 5 e 0 annesse al regolamento stesso, tenuto conto della loro portata, della classe dei viaggi che devono intraprendere e dell’uso cui sono specialmente addetti. Nella visita ordinaria, di cui all’art. 77 del Codice per la marina mercantile, gli ispettori o periti devono