02 PARTE PRIMA. Capo III. Del trattamento delle navi e delle mercanzie neutrali. 214. Qualora fosse predata una nave nemica, se vi saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrale, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda, ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario, a meno che non si trattasse di generi di contrabbando, o che la nave fosse stata sorpresa nell’atto di rompere un blocco. 215. Le navi neutrali, cariche in tutto o in parte di generi di contrabbando di guerra, dirette ad un paese nemico, saranno catturate e condotte in uno dei porti dello Stato, dove la nave e la merce di contrabbando saranno confiscate, e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari. 216. Salvo le diverse convenzioni per trattati, e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità, si dichiarano oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvera, le pistole, sciabole ed altre armi, da fuoco o portatili, di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.1 217. Le navi di bandiera neutrale, sorprese in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato, saranno catturate e confiscate colle merci che vi fossero caricate. 218. Le navi neutrali, sotto scorta di navi da guerra, saranno esenti da ogni visita. La dichiarazione del comandante del legno da guerra basterà per giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate. Capo IV. Delle riprese, della legittimità delle prede, delle confische e del relativo giudizio. 219. Qualora una nave mercantile nazionale sia 1 Costituiscono contrabbando di guerra i lucili da caccia, sia perchè rientrano nella locuzione ampia e comprensiva di « ogni genere di armi da fuoco e portatili * adottata dal presente art. 21fi. sia perchè possono adattarsi e impiegarsi direttamente agli scopi di guerra ; dato inoltre il loro carattere di armi e perciò di oggetti formanti contrabbando assoluto, è sufficiente una destinazione « generica », cioè, al paese o Stato nemico, senza che occorra, come pel contrabbando condizionale, una destinazione * specifica », cioè alle forze nemiche o alle amministrazioni dello Stato nemico (Commiss. delle prede, 24 aprile 1912).