234 PARTE SECONDA. privala, saranno scritti nel ruolo d’equipaggio ed annotati nel giornale nautico nel modo indicato nel presente regolamento. Essi sono formati nei termini stabiliti dagli articoli 380, 381 e 396 del Codice civile e dal regolamento sullo stato civile approvato col sovra citato regio decreto, o secondo le norme all’uopo sancite dal Codice e dal regolamento su mentovato. 590. Degli atti di nascita o di morte scritti nel ruolo di equipaggio il capitano o padrone formerà due copie conformi e le consegnerà all’autorità, consolare o a quella di porto, secondo che il primo approdo del bastimento avvenga all’estero o nello Stato. Di tali copie una sarà conservata nei rispettivi archivi, l’altra sarà trasmessa dall’autorità consolare al Ministero degli affari esteri, pel corso ulteriore, e dall’autorità di porto al procuratore del Re nella cui giurisdizione è posto l’ufficio dello stato civile nel quale l’atto deve essere trascritto. Se le copie consegnate aH* autorità marittima si riferiscono aduno straniero, si trasmettono ambedue al Ministero della marina. 591. Quando per naufragio conosciuto o presunto di un bastimento siensi perdute le carte di bordo o siano perite o scomparse tutte le persone dell’equipaggio e tutti i passeggieri, l’autorità marittima del Regno procederà alle possibili investigazioni ed indagini nei modi stabiliti dall’art. 255 del presente regolamento. Accertato il naufragio o la presunzione di esso, l’autorità marittima suddetta, per determinare il numero e le generalità delle persone naufragate o scomparse, si varrà delle convenzioni d’arruolamento, del registro copia-ruoli e delle annotazioni dei movimenti d’imbarco e sbarco dei componenti 1’ equipaggio fatte in matricola. Essa, occorrendo, si rivolgerà al proprietario o all’armatore, ai regi uffi-ziali consolari all’estero ed ai funzionari di porto nello Stato, dei luoghi ove approdò il bastimento, per ottenere le notizie che fossero in grado di somministrare circa la direzione del bastimento stesso e le possibili variazioni avvenute nell’equipaggio nei casi di fermata in un porto estero o dello Stato. Raccolte le necessarie notizie compilerà processo verbale delì’avvenuto, contenente un elenco delle persone perite o scomparse. Di questo documento sa-