126 PARTE SECONDA. 14. Tutti i capi d’uffizio di porto devono notificare direttamente al Ministero della marina, ed al capo dell’uffizio da cui dipendono, l’arrivo nelle acque di loro giurisdizione, e la partenza dei bastimenti da guerra nazionali ed esteri. 15. I capi d’uffizio di porto devono far visita per i primi agli uffiziali ammiragli comandanti di forze navali nazionali, che arrivassero nel porto di loro giurisdizione, ed ai comandanti di regie navi, i quali abbiano grado superiore a quello cui essi capi d’uffizio sono assimilati. 16. All’arrivo di bastimenti da guerra esteri nel porto di loro giurisdizione, in cui non sieda un comando militare marittimo, i capi di uffizio di porto spediscono una imbarcazione ad offrire ai comandanti i loro servigi. 17. Gli impiegati di porto hanno l’obbligo di facilitare alla marineria lo adempimento di tutti gli atti e formalità prescritte dal Codice della marina mercantile, dal presente regolamento, dal Codice di commercio, dalla legge di sanità marittima, e da ogni altra legge e regolamento che riguardila navigazione. 18. Formando, o rilasciando qualsiasi atto o documento, o ricevendo quelli che fossero loro presentati, gli impiegati di porto devono osservare e fare osservare da chi spetta le disposizioni delle vigenti leggi, in ispecie di quelle sulle tasse di bollo e registro. 19. La firma degli impiegati di porto, apposta su qualsiasi documento, deve essere sempre preceduta dalla indicazione del grado di cui sono rivestiti, e autenticata dal bollo d’uffizio. 20. I capi d’uffizio di porto sono autorizzati a vidimare, senza esigere alcun diritto, le carte di bordo dei bastimenti esteri, nel cìuìo che non si trovi nel luogo di residenza, un agente consolare dello Stato cui appartiene il bastimento, e dal capitano di esso ne sia fatta richiesta. La marineria estera deve essere dagli impiegati di porto assistita e trattata, senza esigere alcun diritto (salvo le indennità di trasferta nei casi in cui sono regolarmente dovute), come quella nazionale, ogniqualvolta ricorra ad essi in mancanza di agente consolare della propria nazione. Cessa però l’intervento dei suddetti impiegati appena subentri l’azione del-l’uffiziale consolare competente al quale spetta di diritto la trattazione degli affari anche se questi fossero