REGOLAMENTO PER LA adempiano all’ingiunzione nel termine fissato, la estrazione dell’ingombro sarà fatta d’uffizio ; e nel caso che il valore del ricupero non basti a coprire le spese incontrate, l’uffizio di porto su detto promuoverà il pagamento della differenza secondo il combinato disposto degli articoli 176 e 205 del Codice per la marina mercantile, e le norme tracciate dal presente regolamento. Sezione Vili. Dei provvedimenti e delle precauzioni conlro gli incendi nei porti. 872. In caso d’incendio sui moli o sulle calate del porto o nei quartieri adiacenti della città, i capitani o padroni dei bastimenti riuniranno i loro equipaggi a bordo, faranno immediatamente serrare le vele e togliere le tende, ed eseguiranno tutti i provvedimenti di precauzione che saranno ordinati dall’uffizio di porto. 873. Caso che l’incendio si manifesti a bordo di un bastimento, il capitano o padrone deve darne immediato avviso all’uffizio di porto. Il titolare dell’uffizio in qualunque modo informato del pericolo prende la direzione dei soccorsi e, valendosi delle facoltà con- MARINA MERCANTILE. 299 cesse dagli articoli 190, Io alinea, e 206 del Codice per la marina mercantile, richiede il concorso dei piroscafi rimorchiatori e quel- lo di tutti gli operai del porto e degli equipaggi dei bastimenti ivi ancorati; invoca la cooperazione delle regie navi, se ve ne siano, ed avvisa le autorità politiche e municipali. 874. Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate sulle calate o moli durante la notte, fuori dei luoghi a quest’uso specialmente destinati dall’uffizio di porto. Dove per circostanze imperiose esse debbano rimanere sulle calate durante la notte, saranno continua-mente vigilate a spese dei proprietari rispettivi. La stessa vigilanza sarà fatta durante la notte anche quando le merci suddette si trovino a bordo di bastimenti o galleggianti ancorati in un luogo a ciò specialmente designato. 875. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente capo saranno punite secondo la gravità dei casi con pene di polizia o con multa estensibile a lire trecento in conformità dell’art. 422 del Codice per la marina mercantile, salve le pene maggiori nelle quali incorressero i contravventori.