REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTI! E. 319 civile a riguardo dei conciliatori od, in difetto, dei pretori, in quanto siano applicabili. Capo II. Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura. Sezione I. Delle funzioni di polizia giudiziaria. 987. Le funzioni di polizia giudiziaria, di cui sono investiti i capitani e gli uffiziali di porto, ai termini dell’art. 13 del Codice per la marina mercantile, hanno per oggetto di ricercare i reati marittimi, raccoglierne le prove e fornire alle autorità competenti a conoscere dei reati stessi tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori e dei complici. 988. In dipendenza di tali funzioni i capitani e gli uffiziali di porto hanno il dovere di ricevere i rapporti, le querele e le denunzie di ogni reato marittimo commesso nel territorio della loro giurisdizione, ed a bordo dei bastimenti mercantili all’estero od in corso di navigazione, nei limiti stabiliti dal Codice anzidetto. Essi dovranno inoltre investigare direttamente e per mezzo degli agenti degli uffizi di porto, onde raccogliere le prove di tali reati, procedere senza indugio alla compilazione dei relativi atti di istruttoria, nei modi e nelle forme prescritte dal Codice e dal presente regolamento per la marina mercantile, e trasmettere in seguito all’autorità competente il risultato delle informazioni. 989. A tal effetto essi hanno la facoltà di ordinare l’arresto degl’imputati colti in flagrante reato che importi pena del carcere eccedente i tre mesi o pena maggiore, richiedendo ove d’uopo, direttamente la forza pubblica. L’arresto degli imputati sarà ordinato anche quando il flagrante reato sia punibile con la pena del carcere non eccedente tre mesi, se gl’imputati sono nel novero delle persone menzionate nell’art. 206 del Codice di procedura penale. 990. Fuori dei casi di flagrante reato, i capitani o gli uffiziali di porto dovranno astenersi dal procedere o far procedere all’arresto di imputati di reati marittimi di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria, eccetto che nel corso delle informazioni, od anche dopo la trasmissione dei relativi atti di istruttoria all’anzi-detta autorità, non aves-