80 PARTE PRIMA. bordo sarà punita col carcere da due mesi a due anni. Se l’alterazione dei viveri sarà commessa con mistura di sostanze nocive, la pena sarà del carcere non minore di un anno. Ove pel fatto di dette alterazioni o deteriorazioni la nave o gl’ individui imbarcati sulla medesima siano posti in grave pericolo, o sia seguita la morte di qualche persona, o ne sia derivata malattia con pericolo di vita, la pena sarà della reclusione estendibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati a tempo.1 Quando fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuocere, egli sarà punito colle pene per simile fatto incorse a termini della legge penale comune, aumentate di un grado. 313. L’alterazione delle mercanzie facenti parte del carico, commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalle persone dell’equipaggio, sarà punita colle pene stabilite dalla legge comune per consimili alterazioni commesse dai vetturali, barcaioli od altre persone incaricate del trasporto delle mercanzie. 314. Il capitano o padrone e gli ufficiali di bordo che si renderanno colpevoli 1 Detenzione ; reclusione da 3 dei reati contemplati nei tre precedenti articoli, non saranno mai puniti col minimum della pena. 315. Il furto commesso a bordo da persone dell’equipaggio s’intenderà in ogni caso qualificato, e sarà punito come se fosse commesso da persone domestiche, a termini della legge penale comune. Se però il valore della cosa rubata non sarà maggiore di lire dieci, s’applicherà al colpevole la pena del carcere non minore di sei mesi. 316. Ogni altra frode commessa tanto dal capitano o padrone, quanto dalle persone dell’equipaggio a pregiudizio degl’interessati nella nave o nel carico, e non contemplata nelle precedenti disposizioni, sarà punita col carcere, ovvero con jnulta. 317. I passeggieri, che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli del presente capo, incorreranno nelle stesse pene comminate alle persone dell’equipaggio. 318. I capitani o padroni di navi armate in corso non potranno mettere ariscatto navi da esse predate o catturate, sotto la pena di una multa estendibile al triplo della somma ricevuta pel a 20 anni.