REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE- 199 diviene straniera, o se per neutralità o qualsiasi altra cagione il proprietario o partecipe di un bastimento nazionale perde la cittadinanza italiana, deve farne la dichiarazione entro un mese al competente uffizio di porto,e cedere entro l’anno d alla fatta dichiarazione a favore di italiani la parte dei carati, che eccede il terzo acconsentito agli stranieri. 374. Trascorso l’anno di cui negli articoli precedenti senza che lo straniero abbia provvisto alla cessione dei carati del bastimento che non gli è permesso di possedere, l’uffizio di porto in cui è inscritto il bastimento, ne promuovo la vendita giudiziale nel modo indicato nel titolo II, libro II del Codice di commercio. 375. Dovendosi effettuare la vendita di un bastimento nazionale, la quale abbia per effetto il trapasso di proprietà ad estere persone non aventi i requisiti per essere proprietarie di bastimenti nazionali, l’uffizio di porto, cui venisse richiesto il permesso di dismissione della bandiera nazionale, necessario per la stipulazione dell’atto di vendita, si atterrà alle norme indicate all’art. 48 del Codice per la marina mercantile. Seziono II. Della trascrizione dei contratti di costruzione di bastimenti, degli atti traslativi o dichiarativi delle proprietà dei medesimi e dei contratti di pegno e di cambio marittimo. 376. Chi richiede la trascrizione di un, contratto per la costruzione di bastimenti e per i patti relativi, come pure per le modificazioni, o per la revocazione dei patti medesimi, deve farne domanda, anche verbale, all’autorità marittima competente presentandole copia autentica del contratto, se trattasi di atto pubblico, od un originale, se si tratta di scrittura privata. Se la scrittura privata fosse depositata presso un notaio o presso un pubblico archivio, ne sarà presentata una copia autentica. Le sottoscrizioni delle scritture private devono essere autenticate da notaio ed accertate giudizialmente. Le domande stesse possono anche presentarsi all’autorità marittima del luogo in cui deve eseguirsi la costruzione, la quale autorità le trasmetterà assieme agli atti relativi all’uffizio di porto che deve eseguire la trascrizione. 377. L’uffizio di porto competente procede alla trascrizione dell’atto sopra