34 PARTE PRIMA. navi nazionali, così in alto mare che in paese estero, ove non sia un agente consolare, o dietro invito di questo. A questo fine i comandanti delle medesime possono procedere alla visita della nave, all’ ispezione delle carte di bordo, ricevere le denunzie e le querele dei capitani e delle persone imbarcate, e farsi consegnare i delinquenti. Le navi che.mancassero di alcuna delle prescritte carte di bordo, o che avessero carte di bordo false, saranno condotte in un porto dello Stato, od in quel porto estero più vicino, in cui risieda un regio ufficiale consolare.1 104. Ogni nave da guerra dello Stato, quantunque non destinata all’ufficio di incrociatore, la quale incontrasse, in qualunque mare, una nave nazionale, che per trovarsi nelle condizioni previste negli articoli 341 e 342 di questo codice, fosse sospetta di attendere alla tratta di schiavi, è autorizzata alla cattura della medesima ed a condurla nei porti dello Stato, od in quel porto estero più vicino, in cui risieda un regio ufficiale consolare. 105. I capitani e i padroni che incontrassero in mare, o ritrovassero nei porti esteri qualche nave da guerra dello Stato, dovranno somministrare i ragguagli, le informazioni e le notizie di cui fossero richiesti.2 10(5. Dovranno ancora i capitani e padroni obbedire alla chiamata delle navi da guerra di potenze amiche, ed essendone richiesti giustificare la propria nazionalità, sotto pena di decadere dalla protezione del Governo, qualora fossero danneggiati in conseguenza del rifiuto. Non sono, però, tenuti in tempo di pace a sottoporsi ad alcuna visita o ad altro atto di giurisdizione per parte delle navi estere, salvo quanto è stabilito relativamente ai paraggi soggetti alle crociere per impedire la tratta degli schiavi. I capitani e padroni, ai quali fosse fatta violenza, debbono protestare, e farne apposita relazione all’autorità competente.3 107. Appartiene esclusiva-mente al capitano, o padrone, il comando della nave, in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica. È proibita qualunque convenzione diretta ad elu- 1 Confr. C., 320, 348, 377, 378, 435, 436. 2 Coni’. C„ 377, 391 ; R„ 627. 3 Confr. C., 341, 342.