MOD. E AGGIUNTE: ART. 523-528 R. 431 essere chiusi da reti metalliche con maghe di grandezza tale da impedire l’uscita di scintille. Tutte le navi infine che imbarcano infiammabili, esplosivi e fulminanti (categ. Vili e seguenti, eccezione fatta per i fiammiferi) dovranno avere gli alberi, o almeno il maggiore di essi, muniti di parafulmine, il cui buon funzionamento sarà accertato dall’Autorità marittima. 10. Vigilanza e precauzioni sull'ancoraggio ed ormeggio delle navi. — A bordo di ogni nave che sbarchi o imbarchi merci infiammabili, esplosive e fidminanti (categ. VIII e seguenti), fatta eccezione per i fiammiferi (categ. X, gruppo Io) e petroli comuni, se in piccole partite, sarà posta dall’Autorità marittima una guardia, che vi resterà per tutto il tempo impiegato nelle operazioni suddette. Tale guardia sarà retribuita a conto degli interessati nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. L’Ufficio di porto dovrà curare poi che le navi, che hanno imbarcato materie pericolose, partano appena compiute le operazioni di carico. In caso di forza maggiore o altra circostanza eccezionale, che impedisca la partenza delle medesime, l’Ufficio predetto darà le opportune disposizioni per farle ancorare nelle località preventivamente designate e per mantenere una speciale vigilanza sia a bordo che nelle adiacenze. Possibilmente le zone di ancoraggio o di ormeggio per le navi che devono caricare o scaricare merci pericolose saranno scelte in un punto lontano ed isolato del porto, fuori dell’abitato e lungi da stabilimenti o dalle altre navi. Inoltre le navi di cui sopra dovranno essere ormeggiate esclusivamente con catene o cavi metallici, e potranno anche essere circondate da panne galleggianti collegate con catenelle di ferro. 11. Pagamento delle spese di vigilanza ed altro. — Le spese di ogni sorta cagionate dai provvedimenti di precauzione, ordinati in base agli articoli precedenti, per l’imbarco e lo sbarco delle materie pericolose, saranno pagate solidamente dal capitano della nave e dal consegnatario del carico, su nota specificata che ne farà l’Ufficio di porto.