18 PARTE PRIMA. più viaggi o spedizioni, munendola degli oggetti a ciò necessari, ed affidandola alla direzione di un capitano o padrone, sia egli o no il proprietario della nave.1 53. Prima dell’armamento della nave dovranno i proprietari fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al capitano od ufficiale di porto nello Stato, e dinanzi all’ufficiale consolare all’ estero, ovvero si dovrà esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rap -presentano. In mancanza di tale dichiarazione e giustificazione sarà considerato armatore il proprietario che rappresenti più della metà degli interessi della nave; o se non vi sia chi rappresenti più della metà della nave, saranno considerati armatori tutti i compartecipi. Coloro ohe saranno dichiarati armatori per una spedizione o viaggio, saranno considerati come tali nel- le spedizioni successive, se non vi sono dichiarazioni contrarie.2 54. Quando nò il proprietario, nè l’armatore siano domiciliati nel compartimento in cui è, o deve essere inscritta una nave, o quando vi siano più partecipi nella proprietà della stessa nave, o più armatori, o quando l’armatore fosse l’istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona, che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave è inscritta, perchè li rappresenti dinanzi all’autorità marittima. I proprietari e gli armatori potranno anche farsi rappresentare, per tutti gli effetti di legge, presso le cancellerie dai regi consolati all’estero nei casi previsti dall’art. 61 e dall’alinea dell’art. 102.3 55. I proprietari e gli armatori sono responsabili verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse dal capita- 1 Chi, mediante il pagamento di un litto mensile al proprie-tarlo, prende in locazione una nave per adibirla al trasporto di passeggeri o merci ed esercitare la navigazione per proprio utile e conto, va considerato come armatore ed esercitore della nave, quand’anche rimangano a carico del locatore le paghe e il vitto dell’equipaggio, le spese di assicurazione e tutte le altre che occorrono per la nave, e di conseguenza deve egli rispondere dei fatti del capitano e dell’equipaggio (A. Genova, 6 dicembre 1902 ; Dir. Mariti., 1902, 121). Confr. C. Comm., 349 e seg. ; D. L., 5 luglio 1917, n. 1295. 2 Conlr. R„ 119, 121 ; C. Comm., 195 ; D. L„ 5 luglio 1917, n. 1295. 3 Confr. R., 326, 422, 423.