92 PARTE PRIMA. vidui, come sopra sottratti, fossero ricercati dalla giustizia per qualche altro crimine o delitto, il capitano o padrone, che ne fosse consapevole, incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato. 872. Il capitano o padrone che avrà congedato e sbarcato in paese estero alcuna delle persone arruolate nell’equipaggio contro sua volontà, o che, fuori il caso di forza maggiore, avrà abbandonato in corso di viaggio alcuna delle persone imbarcate sul suo bordo, sarà punito col carcere da due mesi a due anni, e con multa da lire duecento a mille. La pena sarà aumentata di uno o due gradi quando la persona come sopra sbarcata fosse lasciata senza mezzi di sussistenza, o quando lo sbareo abbia avuto luogo fuori del Mediterraneo o delle coste d’Europa. 378. Il capitano o padrone il quale sbarcasse durante il viaggio individui dell’equipaggio ammalati o feriti senza provvedere, a termini delle leggi commerciali, i mezzi per la loro cura e pel ritorno in patria, incorrerà in una multa non minore di lire trecento estendibile a lire mille. Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che, dopo aver imbarcato passeggieri nello Stato, costretto da necessità qualunque, li abbia sbarcati in un porto o spiaggia intermedia senza provvedere alla loro sussistenza e procurare loro il trasporto al luogo di destinazione, ed, in caso d’impossibilità, il loro rinvio in patria, salve le ragioni di rimborso verso i medesimi. Nel caso previsto nella prima parte del presente articolo, alla pena stabilita sarà sempre aggiunta la sospensione. 374. Il capitano o padrone di una nave nazionale che, ritrovando nei porti od in ispiagge estere, in cui non risieda alcun ufficiale consolare, marinai nazionali naufragati, non offrirà loro il ricovero prescritto dall’art. 114, sarà punito con multa estendibile a lire cinquecento, e colla sospensione. Ove poi, essendo la nave diretta ad un porto dello Stato, ricusasse di ottemperare alla richiesta degli ufficiali consolari pel trasporto delle persone secondo il disposto nel capoverso dell’istesso art. 114, incorrerà nella multa di lire duecento per 'ciascuna delle persone che avrebbe dovuto trasportare.