208 PARTE SECONDA. alla legge, possano rimediarvi. 412. Intervenendo un atto di legale intimazione per parte dei terzi ad astenersi dal trascrivere atti traslativi o dichiarativi di proprietà di bastimenti, ovvero di pegno o di prestito a cambio marittimo, gli uffizi di porto non ne terranno alcun conto, ed eseguiranno per conseguenza la trascrizione, salvo alle parti di valersi del disposto del-l’art. 1934 del Codice civile. 418. Se un solo atto contiene la vendita di due o più bastimenti inscritti al medesimo compartimento, ovvero se con un solo atto più bastimenti inscritti ad uno stesso compartimento sieno vincolati per pegno o prestito a cambio marittimo, non è necessario che siano prodotte tante copie quanti sono i bastimenti cui l’atto stesso si riferisce, per operare le relative trascrizioni. 414. Nei casi di cui al precedente articolo, l’uffizio di porto competente annoterà nel registro giornaliero in numeri distinti e progressivi le diverse trascrizioni secondo i diversi bastimenti venduti o vincolati. Se tutti gli atti di nazionalità si sono esibiti, esigerà una sola marca da bollo. Se invece non sono presentati tutti gli atti di na- zionalità dei bastimenti venduti o vincolati, l’uffizio di porto competente farà l’annotazione di trascrizione solamente per quei bastimenti i cui atti di nazionalità siensi esibiti, con dichiarazione che gli altri si faranno a mano a mano che i relativi atti di nazionalità verranno presentati, tenendo per norma che per ciascuna annotazione di trascrizione occorre una sola marca da bollo ancorché riguardasse più bastimenti. Appiè tanto della copia dell’atto che deve restare in uffizio quanto di quella da consegnarsi all’interessato, si faranno le progressive annotazioni di trascrizione a misura che saranno presentati i relativi atti di nazionalità. Se le copie dell’atto presentato non offrano spazio sufficiente, vi si alligherà un foglio di carta bollata, in cui sarà fatta dichiarazione, datata e sottoscritta dall’impiegato che opera la trascrizione, della ragione per la quale si è aggiunto quel foglio. 415. Se gli atti di vendita, di pegno o di cambio marittimo sieno stipulati mentre il bastimento è in viaggio, e le parti abbiano convenuto che l’annotazione sùll’atto di nazionalità debba essere eseguita dalla competente autorità marittima o consolare del