REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 249 rà firmato da tutti i componenti la Commissiono. 647. Se il parere della Commissione esprima, a maggioranza di voti, che il fatto sia avvenuto per imperizia, negligenza, colpa o dolo del capitano o padrone, di qualcuno dell’equipaggio, o d’altra persona imbarcata, il verbale d' inchiesta, come sopra compilato, sarà originalmente spedito, dopo averne preso copia, al competente procuratore del Re per il relativo procedimento. 648. Alle inchieste di cui nei precedenti articoli si procede anche dall’autorità marittima nello Stato per naufragi o altri sinistri marittimi avvenuti all’estero, nel caso in cui non vi avesse proceduto il competente uffizio consolare, o che, avendovi questo proceduto, il Ministero della marina ordinasse la rinnovazione della inchiesta. 649. I capi degli uffizi compartimentali e circondariali sono pure competenti asottoporre ad esame, per gli effetti di cui nel-l’art. 112 del Codice per la marina mercantile, gli equipaggi di bastimenti e-steri implicati nei sinistri marittimi accaduti nelle acque territoriali del Regno in danno di bastimenti nazionali. Se le persone straniere citate non comparissero, l’uffizio di porto, prima di procedere ad atti coattivi, avvertirà il rispettivo agente consolare, se sia nel luogo. 650. I regi uffiziali consolari all’estero procedono, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, alle inchieste su naufragi e altri sinistri marittimi accaduti nei luoghi di loro giurisdizione, o quando nei loro distretti arrivino gli equipaggi di bastimenti nazionali che soggiacquero ai sinistri suddetti. I regi uffiziali consolari debbonsi, possibilmente, giovare nelle inchieste del concorso di uffiziali della regia marina imbarcati su bastimenti da guerra che si trovino nei loro distretti, o di capitani e padroni nazionali, e in difetto di questi, anche di capitani o padroni esteri. Gli atti tutti della inchiesta dovranno essere trasmessi al Ministero della marina per gli ulteriori provvedimenti. 651. Dove gli assicuratori, ovvero i loro agenti o periti, ne facciano domanda, potranno assistere alla inchiesta, ed essere intesi in contradittorio colle persone citate a deporre.. Essi però non avranno alcun voto nelle deliberazioni sulla inchiesta medesima.