REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 283 Capo III. Condizioni generali delle concessioni. 785. La concessione si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti, che competono al pubblico demanio od al patrimonio dello Stato, su quanto è oggetto della concessione medesima, ed il concessionario dovrà mallevare e tenere indenne l’amministrazione da ogni azione che potesse esserle intentata dai terzi in dipendenza della concessione. 786. La concessione è fatta soltanto entro i limiti di spazio e tempo e per le opere ed usi e colle facoltà in modo esplicito risultanti dalle condizioni speciali e dal tipo e da altri documenti annessi al contratto, escluso in modo assoluto qualsiasi variazione. Quando però per oggetto speciale della concessione fosse necessaria la provvisoria occupazione di qualche parte del lido e sue attinenze antistanti all’area concessa, dovrà il concessionario richiedere il preventivo permesso alla capitaneria di porto, restando in obbligo, appena compiuta la operazione, di rimuovere le opere e di rimettere le cose nel primiero stato. 787. Scaduto il termine della concessione, questa s’intenderà cessata di pieno diritto senza che occorra alcuno special diffidamento o costituzione in mora, e senza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione. Egli sarà anzi obbligato, tre mesi prima della scadenza del contratto, di avvertirne in iscritto la capitaneria di porto perchè possa trovarsi pronta a ricevere la riconsegna della cosa locata. 788. La concessione (e-scluse quelle indicate negli articoli 756 e 761, per le quali si provvede a termini dell’art. 781) è revocabile in ogni tempo per mezzo di decreto ministeriale, ogniqualvolta ciò fosse richiesto dagli interessi della marina o da altre ragioni di pubblica utilità, a giudizio dell’ amministrazione marittima. 789. In riconoscimento delle ragioni demaniali e della servitù marittima ed in corrispettivo delle facoltà accordate all’atto di concessione, il concessionario corrisponderà alla finanza dello Stato, in rate semestrali anticipate, pagabili alla cassa dell’uffizio demaniale del luogo, in cui fu fatta la concessione e in