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PAKTE
PRIMA.
cizio dei medesimi dovrà essere regolato d’accordo con l’ufficio di porto, ed a questo rimarrà ogni sorveglianza di polizia tanto sulle macelline quanto sulle persone addette al loro maneggio.1
  166.	Tutte le persone addette alla marina, i zavorrai, gli interpreti, i rivenditori di commestibili, quando lavorano nei porti, spiagge, darsene e canali, sono soggetti all’autorità marittima locale, e tenuti all’osservanza dei regolamenti che li riguardano.2
  167.	Nessun battello od altro galleggiante, eccettuati i battelli piloti ed i rimorchiatori, deve accostarsi alle navi che arrivano in porto prima che queste abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi di sanità e sicurezza pubblica.
  168.	Le navi non devono entrare nell’ interno dei porti ed ormeggiarvisi, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero a bordo, eccetto il caso di forza maggiore, purché ne sia fatta immediata diohiarazione.
  I capitani che volessero caricare o scaricare merci
facilmente infiammabili, devono prima avvisarne l’vifficio di porto per i provvedimenti di precauzione che possono occorrere.
  In caso d’incendio nel porto, o sulle calate, o nei vicini quartieri della città,
i	capitani delle navi devono riunire i loro equipaggi e eseguire tutte le disposizioni che venissero date dall’autorità marittima.3
  16!). Il regolamento provvederà a tutto quanto riguarda l’ormeggio delle navi, l’approdo agli scali, il maneggio della zavorra, l’uso dei fuochi ed in generale la sicurezza e polizia amministrativa degli ancoraggi.4
  170.	In caso di necessità,
o	quando non fossero eseguiti gli ordini dati, gli ufficiali di porto avranno facoltà di far ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi, ed eseguire ogni altra manovra necessaria a spese delle navi stesse.
  Gli ufficiali di porto possono pure, in caso di estrema urgenza, senza altra formalità che due ingiunzioni verbali, far tagliare gli ormeggi delle navi che
1	Contv. R., 812.
2	Confr. C., 451, 454.
■* Oonfr. C„ 20(>, 422, 434 ; R„ 818.
4	Contr. C., 422, 434 ; H., S12. 897.