CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 89 esecuzione di questo Codice, o non faccia sul medesimo le annotazioni dalle stesse leggi o dal regolamento ordinate, incorrerà nella multa estendibile a lire cinquecento, salvo il disposto dell’art. 363. Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento da pubblicarsi come sopra. 359. Il capitano di una nave nazionale che, dopo aver imbarcato passeggieri nei porti dello Stato con destinazione al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez, imbarchi altri passeggieri in eccedenza del numero prescritto dai regolamenti, incorrerà nella multa da lire cento a mille, ed, in caso di recidività, anche nella sospensione da due a sei mesi. 360. Il capitano o padrone, convinto di avere per propria colpa fatto sof- frire una riduzione sulle razioni, di cui all’art. 95, o di aver altrimenti lasciato mancare i viveri necessari al sostentamento delle persone imbarcate, o di non avere rinnovate negli scali intermedi le provviste alimentari alterate o l’acqua corrotta, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno, e nella multa da lire trecento a mille.1 361. Il capitano o padrone che ometterà di redigere gli atti delle nascite, morti o scomparizioni avvenute al suo bordo, incorrerà nella multa estendibile a lire cinquecento. 362. Qualunque contravvenzione al disposto del-l’art. 98 di questo Codice o alle leggi civili sulla custodia e consegna dei testamenti marittimi, darà luogo all’applicazione di una multa estendibile a lire cinquecento ; ed a questa pena potrà, secondo i casi, essere aggiunta anche quella del carcere2 da un mese ad un anno. 1 II presente art. 360 si riferisce alla colpa del capitano per non aver provveduto in modo sufficiente al vettovagliamento della nave in generale e non al fatto di aver somministrato individualmente all’uno o all’altro dei passeggieri vitto in quantità minore di quella ad essi spettante ; questo fatto quindi può stabilire la responsabilità specifica per dolo di chi è preposto alia distribuzione delle vettovaglie, non già quella generica per colpa del capitano di aver lasciato mancare i viveri, o di aver fatto distribuire a tutta la popolazione della nave viveri malsani ai sensi dell’art. 360 (A. Roma, 23 agosto 1901 -Dir. Maritt., 1901, 441). 2 Detenzione.