CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 7 dalla legge al capitano di porto.1 11. I capitani di porto esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati da questo Codice. Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali. Questa disposizione si applica anche agli ufficiali di porto quando sono preposti ad un circondario, e adempiono le funzioni di capitano di porto. 12. I delegati di porto eseguono nel loro distretto le incumbenze ad essi attribuite dai regolamenti.2 13. I capitani e gli ufficiali di porto esercitano le funzioni di polizia giudiziaria loro commesse da questo Codice ; e nell’esercizio di tali funzioni possono richiedere direttamente la forza pubblica.3 14. I capitani di porto nel circondario dove è posto il capoluogo di un compartimento, e gli ufficiali di porto nel rispettivo circondario, decideranno le controversie non eccedenti il valore di lire quattrocento nei casi seguenti : а) Per danni cagionati dall’urto delle navi, o nel-l’ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell’ interno dei porti, delle darsene e dei fossi del distretto; б) Per indennità, mercedi e ricompense doyute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate ; c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni • da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi ed in genere, degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare navi ; d) Per salario, vitto, ed in genere per lo adempimento dei contratti d’arruolamento fra i capitani, gli ufficiali e gli equipaggi.4 1 Confr. C., 163, 164, 165 : R„ 9, 10, 812, 814, 848, 876, 897. Il capitano di porto è il legittimo rappresentante del Ministero della marina. Egli quindi può stare in giudizio per tutto quanto concerne le facoltà allo stesso conferite dal codice e dal regolamento della marina mercantile (A. Palermo, 25 marzo 1904 -Gire, giur., 1904, 145). 2 Le attribuzioni del delegato di porto sono indicate nel presente art. 12 in modo tassativo; lo stesso non è perciò competente a giudicare o conciliare le questioni comprese negli articoli 14 e 1G codice stesso (T. Genova, 13 giugno 1911 - Dir. Mariti., 1911, 346). 3 Confr. C., 252, 444 ; R., 987, 1002. 4 II parere emesso a’termini del presente art. 14 dalla Capitaneria del porto nelle questioni eccedenti le lire 400 è impugnabile