270 PARTE SECONDA. il fondo del mare dall’ingombro delle cose sommerse. 725. Il termine di quattro mesi pel primo caso contemplato dall’alinea del-l’art. 137 del Codice per la marina mercantile, decorre dalla data dell’atto di obbligazione di cui al precedente art. 722. 726. Nel caso di abbandono delle incominciate operazioni di ricupero da parte degli interessati, senza che sieno state riprese, dopo la costituzione in mora, trascorsi i termini stabiliti, gli oggetti che fino a quel momento fossero stati ricuperati, s’intendono di pieno diritto abbandonati insieme alle cose ancora sommerse, ed il prodotto si devolverà a profitto dello Stato, senza che occorra alcun atto per parte dell’amministrazione, e senza che gli interessati medesimi possano ripetere le spese occorse pel parziale ricupero eseguito. 727. Non potranno gli interessati fare uso, nelle operazioni di ricupero, di materie esplodenti, senza prima averne ottenuto il permesso dal capitano di porto competente, il quale dovTà stabilire tutte le necessarie precauzioni. 728. Dell’abbandono delle cose sommerse, reale o presunto, come del pari dell’ abbandono di quelle già parzialmente ricuperate, quando ne sia il caso, il capitano di porto competente dovrà farne constare mediante processo verbale in forma amministrativa. Questo verbale, a cui saranno annessi tutti gli atti originali di avviso, ingiunzione o costituzione in mora o altri, sarà trasmesso con particolare relazione al Ministero della marina. Capo XXII. Disposizioni relative alla pesca. 729. La pesca marittima di cui nell’art. 139 del Codice per la marina mercantile, comprende tanto quella del pesce quanto quella del corallo e delle spugne. 730. Le licenze di cui, secondo il disposto del-l’art. 144 del Codice per la marina mercantile, devono essere provvedute le barche addette alla pesca limitata, saranno conformi al modulo espressamente stabilito. Per l’emissione, ritiro e rinnovazione di dette licenze, si osserveranno le norme stabilite nel capo VI del titolo III del presento regolamento. 731. I pescatori esteri, che intendono esercitare la pesca nelle acque territoriali dello Stato, devono