CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. Parte Prima. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE. Titolo I. Dell’ Amministrazione della marina mercantile. Capo I. Della giurisdizione amministrativa della marina mercantile. Art. 1. L’Amministrazione della marina mercantile è retta dal Ministro della marina,1 e comprende tutto quanto le viene attribuito da questo Codice, e le è, o le fosse commesso per legge. 2. 11 litorale del Regno è diviso in compartimenti marittimi, e questi si suddividono in circondari. Il numero dei compartimenti e dei circondari, la loro circoscrizione ed i ca-poluoghi dei medesimi, sono determinati dalla tabella annessa a questo Codice. 3. Il servizio amministrativo e tecnico della marina mercantile è fatto da un corpo d'impiegati civili, denominato delle capitanerie di porto,2 che si comporrà : 1 Con D. li. 2G giugno 1916, n. 830, l’amministrazione delia marina mercantile è stata trasferita dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari; con E. D. 21 marzo 11)20, n. 2319, dal soppresso Ministero dei trasporti è stata trasferita a quello dell’industria,, commercio e lavoro : per tanto, ogni volta che in questo codice e nel regolamento si parla del Ministro o del Ministero della marina, deve intendersi invece quello al quale è affidata l’amministrazione della marina mercantile. 3 II Corpo delle Capitanerie di porto, militarizzato col D. L. 3 febbraio 1918, n. 161, per la durata della guerra e fino a sei mesi successivi alla dichiarazione della pace, mantiene tuttora, in base all’art. 3 del R. D. 27 novembre 1919, n. 2349, il suo carattere militare coi gradi di maggiore generale, brigadiere generale, colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente di