REGOLAMENTO PER LA reggenti circondari dello stesso compartimento, la competenza sarà determinata dal capitano del porto del compartimento. Se trattasi di conflitto fra due o più capitani di porto o tra due o più uffi-ziali di porto di compartimento diverso, il regolamento della competenza spetta al Ministero della marina. L’ autorità chiamata a decidere sul regolamento della competenza provve-derà sopra domanda di una delle parti senza formalità di giudizio. 971. Se il conflitto accade fra una o più autorità di porto ed una o più autorità giudiziario, la competenza per la risoluzione del conflitto spetta all’autorità giudiziaria immediatamente superiore all’autorità giudiziaria in conflitto coll’autorità di porto. Il regolamento della competenza si farà in questo caso secondo le norme prescritte nel capo II del Codice di procedura civile. Sezione II. Detta procedura. 972. La richiesta per la decisione della controversia risulterà da atto di citazione fatto intimare da un usciere al convenuto a cura e diligenza della parte attrice. MARINA MERCANTILE. 316 L’atto di citazione dovrà indicare l’ufficio in cui le parti devono comparire, l’oggetto della domanda, il giorno e l’ora della citazione. La presentazione di una copia dell’atto di citazione, colla dichiarazione dell’usciere circa l’avvenuta notificazione alla parte citata, farà prova della debita chiamata del convenuto voluta dall’art. 15 del Codice per la marina mercantile. Per gli effetti della notificazione della citazione, il bastimento è considerato come abituale dimora per chiunque appartenga all’equipaggio di esso. 973. Davanti ai capitani ed agli uffiziali di porto i giudizi sono spediti senza formalità. Le dimande e le difeso sono esposte verbalmente. 974. Il giorno stabilito per la comparizione, l’attore espone la sua domanda e presenta i documenti sui quali la medesima si fonda. Quando il convenuto ne faccia richiesta, il capitano e l’uffiziale di porto può accordargli un termine per la risposta e per la presentazione dei suoi documenti. Il capitano o l’uffiziale di porto esamina i documenti, sentite le parti nelle rispettive osservazioni. 975. Agli interrogatori diretti da una parte al-