CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 93 375. Il capitano o padrone di una nave nazionale diretta ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusasse di ottemperare alla richiesta di un regio ufficiale consolare pel trasporto di un condannato 0 imputato, ovvero dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà in una multa da lire cinquecento a mille. Non saranno però i capitani o padroni tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell’equipaggio delle loro navi. Il capitano o padrone che, dopo aver avuto dai regi ufficiali consolari la consegna dei delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei. In caso di semplice negligenza, potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento. Nello stesso modo saranno puniti gli individui, 1 quali, tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell’art. 436, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imputati. 376. Il capitano o padrone che contravvenga al disposto deh’art. 109 incorrerà nella multa da lire cento a mille. Qualora risulti che l’aumento d’armi, di munizioni o di equipaggio fosse diretto a facilitare un’azione delittuosa, o un contrabbando a danno dello Stato, il capitano o padrone potrà inoltre essere punito col carcere estendibile ad un anno e colla destituzione. 377. Il capitano o padrone il quale in corso di navigazione non ubbidirà alla chiamata di una nave da guerra dello Stato, e la costringerà all’ uso della forza, incorrerà in una multa da lire cento a mille. 378. Il capitano o padrone di una nave mercantile che commetterà atti di resistenza e di ostilità contro un legno da guerra nazionale o di altra forza pubblica dello Stato, incorrerà nella pena della reclusione1; e gli altri uomini dell’equipaggio, che vi avessero preso parte, nella pena del carcere non minore di tre mesi. I passeggieri che avessero preso parte alla resistenza od ostilità incorreranno nelle stesse pene stabilite per la gente dell’equipaggio. 1 Reclusione da 3 a 10 anni.