REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 131 Disposizione transitoria. 48- Oli attuali capitimi di porto di 3a classe conserveranno i distintivi del grado di tenente colonnello, cui erano prima assimilati. Sezione III. Bassa forza del corpo delle capitanerie di porto. 49- La bassa forza del corpo della capitanerie di porto è formata da sott' uffizioli e da marinai di porto. La tabella n. 3 annessa al presente regolamento ne stabilisce il numero, la graduazione e l’annuo stipendio. 50. Compito speciale della bassa forza suddetta è quello di vigilare sull’ancoraggio e l'ormeggio dei bastimenti ; sull’accensione dei fuochi nei porti ; sulla conservazione ¿Ielle opere dei porti stessi e delle spiagge ; sulla occupazione dei moli, ponti, calate e spiagge ; sull’imbarco e lo sbarco dei pas-seggieri, merci e zavorre ; sulla sicurezza delle proprietà e delle persone nei porti e rade, in concorso ij cogli altri agenti della pub-blica forza ; ed in generale I la esecuzione materiale degli ordini dei capitani e degli uffizioli di porto, cui essa bassa forza trovisi sottoposta. Le è pure attribuito il basso servizio degli uffizi di porto e il maneggio delle imbarcazioni. 51 Per essere ammesso a servire come marinaio di porto di 2a classe occorrono i seguenti requisiti : a) appartenere alla gente di mare della 1a categoria ; b) non avere oltrepassato 35 anni di età ; c) avere soddisfatto agli obblighi di leva ; d) avere sempre tenuto condotta regolare ; e) avere attitudine fisica al servizio ; f) essere celibe, o, se ammogliato o vedovo con prole, far constatare della possibilità di provvedere ai bisogni (folla propria famiglia. 52- Dopo l’ammissione al servizio, nessun individuo della bassa forza potrà contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero della marina. 1 contravventori a questa regola saranno senza più dispensati dall’impiego. 53. Le nomine a marinaio di porto, e le successive promozioni di classe e di grado, sono fatte dal Ministero della marina. Sarà data la preferenza a chi avrà servito nel corpo reale equipaggi. 54 Le promozioni dà marinaio di 2a classe a marinaio di 2a classe avvengono per anzianità, quando però l’individuo da promuoversi siasi condotto lodevolmente.