256 PARTE SECONDA- casi l’uffizio di porto competente provvedere coi fondi, che fossero a sua disposizione, alle spese di mantenimento e rimpatrio dell’equipaggio. Ove il detto uffizio sia circondariale e manchi di fondi, ne farà richiesta al capo del compartimento da cui dipende, il quale provvederà, rivolgendosi al Ministero della marina, caso che non avesse esso stesso fondi disponibili. Sezione III. Ricuperi provenienti da sinistri di mare geriti d’uffizio. 672. Il ricupero è gerito dall’uffizio di porto competente quale gestore necessario nell’interesse degli aventi diritto : a) se essendo presente il capitano o padrone dichiari di non voler assumere la gestione del ricupero ; b) se fosse presentata querela di baratteria contro il capitano o padrone, od il giudice istruttore avesse di uffizio spiccato contro di lui mandato di arresto ; c) se presentandosi gli interessati non siano ammessi ad assumere la gestione del ricupero per non avere legalmente giustificato la loro qualità ; d) se trattandosi di ba- I stimenti di estera bandiera, I non si trovi sul luogo l’agente consolare della nazione a cui il bastimento medesimo appartiene, o, essendovi ritardi a trasferirsi sul luogo, declini l’intervento, ovvero deleghi l’autorità marittima a curare il salvamente. Però nel caso in cui i proprietari del bastimento o del carico, gli assicuratori o i leggittimi rappresentanti degli uni e degli altri o infine il capitano nelFinteresse comune, dichiarino di assumere la gestione del ricupero, l’uffizio di porto, avuto l’assenso dell’agente consolare, se vi sia, si limiterà ad esercitare le stesse attribuzioni tutorie che sarebbero di competenza dell’agente medesimo. 673. Nei casi contemplati nell’articolo precedente, se il sinistro sia avvenuto in un punto della circoscrizione territoriale in cui ha sede la capitaneria di porto, il capo del compartimento incarica delle operazioni occorrenti un impiegato del proprio uffizio ; se poi il sinistro sia avvenuto in un circondario marittimo, l’incarico delle dette operazioni sarà affidato al capo dell’uffizio del circondario medesimo. Gli uffizi di porto come sopra incaricati, se il luogo in cui avvenne il sinistro