288 PARTE SECONDA- dinamento,la polizia amministrativa, e la sicurezza dei porti. 813. Le regole per lo sbarco dei passeggieri e per lo sbarco ed imbarco delle merci in generale saranno dagli uffici di porto convenute coi competenti uffizi delle gabelle. Le regole per l’uso delle boe di proprietà governativa, delle mancine, delle grue e d’altri meccanismi, saranno dagli uffizi di porto convenute coi competenti uffizi del genio civile, e nei casi contemplati dall’articolo 165 del Codice per la marina mercantile cogli enti morali ivi mentovati. 814. Nei porti di minore importanza pei quali non occorrano speciali regolamenti, i provvedimenti di cui nel precedente articolo saranno fatti, in quanto sia necessario, dai capi degli uffizi di porto rispettivi. Sezione II. Movimento e stazione dei bastimenti nei 'porti. 815. Gii uffizi di porto regolano l’ordine di entrata e quello di uscita dei bastimenti dai porti, bacini e darsene, e autorizzano e dirigono i loro movimenti. I capitani o padroni sono obbligati ad eseguire gli ordini ricevuti dagli uffizi suddetti, rimanendo però j responsabili d’ogni acciden- I te cagionato da cattive loro manovre. Gli ordini saranno dati tanto direttamente dagli uffizi di porto, quanto per mezzo dei posti di vigilanza stabiliti nel porto stesso. 816. I bastimenti al loro arrivo nei porti dello Stato dovranno ancorarsi nel luogo destinato ai bastimenti in arrivo, in modo da non impedire la libera entrata ed uscita degli altri, ed attenderanno gli ordini dell’uffizio di porto per ormeggiarsi nel luogo elle verrà designato. 817. In tempo di fortunali è obbligo de’ capitani ed uffiziali di porto di vigilare, di giorno e di notte, affinchè i bastimenti in arrivo non diano fondo all’imboccatura del porto o canale ingombrandolo in modo da impedire il passaggio di legni sopravvenienti, ma s’internino al possibile nello stesso porto o canale. 818. Nei casi contemplati dall’art. 168 del Codice per la marina mercantile, i bastimenti mercantili dovranno scaricare le armi e sbarcare le munizioni da guerra nel luogo designato dall’uffizio di porto. 819. Salvo il caso di assoluta necessità, nessun bastimento può affondare l’àncora nei luoghi riserbati al passaggio dei bastimenti.