CODICE PEE LA MARINA MERCANTILE. 51 Capo II. Bella polizia amministrativa e della sicurezza dei porti. 163. Gli uffici di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo, regolando e vigilando : a) l’entrata e l’uscita delle navi ; b) gli ancoraggi e gli ormeggi ; e) l’imbarco e lo sbarco dei passeggieri ; d) l’imbarco e lo Bbarco e il deposito delle merci e delle zavorre ; e) l’uso dei fuochi e le precauzioni contro gli incendi ; /) e tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza del porto o rada e sue dipendenze. L’ingerenza degli uffici di porto nei bacini commerciali (docks) sarà determinata negli atti di concessione, o da particolari regolamenti. Nelle città e stazioni ma- rittime, nelle quali il mare comunica con canali o ñu-mi navigabili, i limiti dei luoghi soggetti alla giurisdizione dell’ufficio di porto saranno determinati di comune accordo tra il capitano di porto del compartimento e la giunta del comune interessato ; ed in caso di disaccordo, mediante concerti da prendersi tra il Ministro della marina e quello dell’ interno.1 164. Gli scali, le calate, i moli, nei quali facesse capo od avesse diramazione qualche ferrovia, saranno sotto la giurisdizione dell’ufficio di porto, e l’amministrazione stradale non avrà ingerenza in quei luoghi se non per quanto riguarda l’esercizio della ferrovia. 165. Nei porti in cui da! municipio, dalle camere di commercio o da altri fossero collocate sugli scali, sulle calate o sui moli mancine, grue od altri meccanismi per l’imbarco o lo sbarco delle merci, l’eser- 1 Contr. C., 168, 169, 172, 173; R., 812, 834, 835, 846, 847, 848, 849, 858, 859, 875, 890. Gli atti compiuti dalla pubblica amministrazione nell’eser-cizio del suo potere discrezionale non possono dar luogo ad azione per risarcimento di danni ; e per tanto l’opera del capitano diporto, per quanto riguarda la formazione del Regolamento di polizia portuale di cui al presente art. 163 e al successivo 167, non può mai essere soggetta al sindacato dell’autorità giudiziaria. Come spetta al capitano di porto la formazione del Regolamento di polizia portuale, così pure non gli si può disconoscere la facoltà di revocare e modificare detti regolamenti una volta che siano già formati e in vigore (C. Roma, 2 aprile 1909 - Dir. Mariti., 1909, 242).