CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 107 breviare i termini stabiliti negli articoli 661 e 662.1 Titolo IV. Del potere disciplinare. Capo unico. 450. In forza del potere disciplinare, le autorità che ne sono investite hanno facoltà di reprimere le semplici mancanze di disciplina, commesse dalle persone poste sotto la loro dipendenza, con pene disciplinari della natura e nei limiti infra espressi. 451. Il potere disciplina-re è affidato : 1° Ài capitani ed agli ufficiali di porto : а) su tutte le persone inscritte nella matricola della gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul ruolo di una nave, sino a quello in cui ne siano cancellate ; б) sui pescatori del litorale inscritti nel regi- stro del rispettivo compartimento o circondario marittimo ; c) sulle persone addette a lavori nei porti ; d) sui barcaiuoli nei porti e nelle spiagge ; e) sui piloti pratici e sulle persone indicate nel-l’art. 166; 2° Agli ufficiali consolari all’estero, sulle persone sovra menzionate alla lettera a ; 3° Ai comandanti dei legni da guerra dello Stato, sulle persone indicate alla lettera a, semprechè la nave sulla quale sono imbarcate si trovi in alto mare, od in paese estero, ove non risieda un ufficiale consolare nazionale ; 4° Al capitano o padrone, sopra qualunque persona imbarcata sulla sua nave, compresi i passeggi eri.2 452. Oltre ai oasi espressamente previsti nei precedenti articoli, sono considerate mancanze di disciplina, ' Modificato dagli articoli 11 e 12 della L. 11 aprile 1886, n. 3781, serie 3». A11’art. 182 del vecchio Codice di procedura penale corrispondono gli articoli 313, 314 e 317 dei nuovo Codice approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127; all’art. 311 gli articoli 404 e 406 ; all’art, 360 l’art. 489 ; all’art. 407 l’art. 129 ; all’art. 661 l’art. 519. 2Confr. R., 1067, 1068, 1070. È insindacabile dall’autorità giudiziaria il provvedimento del capitano di porto, col quale questi autorizza o nega lo sbarco di alcuno dei componenti l’equipaggio di una nave ; conseguen -temente non può competere azione contro lo Stato per i danni che per avventura siano derivati alParmatore, al proprietario della nave, agli assicuratori, ed ai caricatori o destinatari della nxercc dopo lo sbarco del capitano a seguito del permesso concesso dal capitano di porto (C. Iioma, 21 giugno 1916 - Dir. Mariti., 1917, 241).