REGOLAMENTO PER LA Alla fine dell’anno, la licenza ritirata dovrà essere trasmessa all’uffizio da cui fu emessa. 921. Avverandosi nel corso dell’anno lo smarrimento o la distribuzione di una licenza, l’uffizio di porto, sulla dichiarazione orale del conduttore del galleggiante, ne emetterà una nuova mediante il pagamento dei relativi diritti. In questo caso sarà fatto constare con "espressa annotazione tanto nel registro dei galleggianti, che nella licenza, del rilascio per duplicato. 922. In applicazione del-l’art. 191 del Codice per la marina mercantile, la Commissione incaricata di procedere animalmente alla ispezione delle piatte ed altri galleggianti di caricamento, e scaricamento, a fine di decidere quali debbano essere demoliti o riparati, si comporrà in ciascun porto, rada o canale, di un uffiziale di porto, di un capitano marittimo, e di un costruttore navale, designati dal capitano del porto del compartimento. Nei luoghi in cui non fossero capitani, nè costruttori navali, potranno far parte della Commissione i padroni marittimi e i semplici maestri d’ascia. 923. La Commissione MARINA MERCANTILE. 311 procederà alla ispezione ordinaria nel mese di ottobre di ciascun anno, salvo le ispezioni straordinarie che fossero necessarie in altro tempo. Delle deliberazioni della Commissione si farà constare mediante processo verbale in forma amministrativa sottoscritto da tutti i membri. Gli uffizi di porto circondariali, compiuta . la ispezione dei galleggianti del rispettivo circondario, informeranno il capo del compartimento da cui dipendono dei risultati della medesima. 924. In base alla deliberazione inappellabile della Commissione, l’uffizio di porto compartimentale o circondariale farà notificare per mezzo di un individuo di bassa forza alla sua dipendenza, o in difetto dall’usciere dell’uffizio del Comune, una ingiunzione in forma amministrativa ai proprietari dei galleggianti che devono essere demoliti o riparati perchè si uniformino alla deliberazione su detta, nel termine in essa stabilito. 925. Qualora i proprietari dei galleggianti non curassero di eseguire le deliberazioni della Commissione, di cui al precedente articolo, gli uffizi di porto, in base all’art. 191 del Co-