316 PARTE SECONDA. l’altra si risponde immediatamente sempre che il capitano o l’uffiziale di porto li riconosca ammissibili. 976. Davanti il capitano o l’uffiziale di porto può aver luogo anche la delezione del giuramento, sia che una delle parti, ovvero il capitano o l’uffiziale di porto, voglia far dipendere dallo stesso la decisione della controversia, sia che il detto capitano o uffiziale di porto voglia per mezzo di questo determinare soltanto l’ammontare della condanna. Nell’uno e nell’altro caso il capitano o l’uffiziale di porto ne precisa la formola e fa risultare del giuramento prestato nel processo verbale di cui nell’art. 15 del Codice per la marina mercantile. Alla prestazione del giuramento si premetterà una seria ammonizione sull’importanza dello stesso e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falso giuramento. 977. Quando occorra, il capitano o l’uffiziale di porto può esaminare testimoni in prova od a schiarimento dei fatti che formano oggetto della controversia. I testimoni potranno essere indicati dalle parti od anche assunti d’uffizio se consti al capitano od al-l’uffiziale di porto, che deve decidere della controversia, che qualche persona è in grado di dare informazioni sui fatti stessi. I testimoni sono sentiti separatamente previo giuramento e premesse le ammonizioni di cui nell’articolo precedente, ancorché allegati a sospetto, e salvo a tener conto dei motivi di sospetto nell’apprezzarne le deposizioni. Se i testimoni sono necessari e per impedimento legittimo non siano intervenuti all’udienza, il capitano o l’uffiziale di porto ne può differire l’esame per pochi giorni, ordinarne la comparizione anche ad ora fissa, ovvero trasferirsi colle parti nella loro dimora per sentirli. 978. Allorché il capitano o l’uffiziale di porto stimi conveniente di fare qualche | verificazione, od ordinare una perizia, dà le occorrenti disposizioni, stabilendo a voce il giorno e l’ora in | cui si dovrà eseguire, j I periti, quando le parti non si accordino sulla scel-| ta, saranno nominati dal capitano o dall’uffiziale di porto, il quale li eleggerà possibilmente tra le persone pratiche delle cose di mare. . I periti saranno anch’es-si sentiti con giuramento, premesse le ammonizioni, di cui sopra, sull’importan-