410 PARTE TERZA. essere annotate su di esso, giustificate sommariamente, col semplice riferimento alle annotazioni esistenti, nel giornale generale di contabilità. Nelle visite successive fatte alla nave secondo le disposizioni delle leggi marittime, l’ufficiale o i periti devono accertare col loro « visto » la regolarità dell’inventario e dello variazioni suddette. Prima di partire da un porte dove il capitano abbia fatta relazione di sinistri precedentemente sofferti con la perdita o deterioramento di oggetti descritti nell’inventario, il capitano deve far constare in esso col « visto » dell’autorità marittima nello Stato, o consolare all’estero, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev’essere provveduta la nave. Per le navi che, secondo le leggi suddette, non sono sottoposte a visita, la visita per la verificazione dell’inventario dev’essere fatta ogni due anni. 8. I bastimenti spediti per viaggi di lungo corso o di gran cabotaggio sono obbligati a tenere il giornale di navigazione modello B dal giorno della partenza fino a quello del ritorno, ancorché l’una o l’altro avvenga in un porto del Mediterraneo. Eguale metodo sarà seguito in riguardo aH’inventario di bordo modelli E, F, pei bastimenti che navigano al lungo corso, al gran cabotaggio e nel Mediterraneo, ancorché l’arrivo ed il ritorno avvengano in un porto situato nei limiti del piccolo traffico. 9. I libri suddetti dovranno essere tenuti con diligenza e precisione, per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si potranno fare abrasioni, ed ove fosse necessaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili. Gli spazi vuoti saranno riempiti con linea a penna. 10. Ciascuno dei libri, ond’è formato il giornale nautico, dovrà constare di fogli collegati a forma di registro di dimensione eguale ai modelli suddetti, cioè di centimetri 31 moltiplicato per 22 e proporzionato alla probabile durata del viaggio che il bastimento sta per intraprendere. L’autorità marittima nello Stato, ed occorrendo, quella consolare all’estero, alla quale il capitano del bastimento dovrà presentarli, li esamina, e, trovandoli in regola, li numera, filma e bolla col sigillo dell’uffizio