428 PARTE TERZA. Inoltre per l’imbarco degli esplosivi e dei fulminati (catcg. XI e seguenti) sarà necessaria la licenza preventiva del!Autorità di pubblica sicurezza, fatta eccezione : а) per la polvere pirica in quantità inferiore a 3 chili tanto in massa quanto lavorata in cartucce, miccio, ecc. ; б) per i bossoli di cartucce innescati, capsule ordinarie, ecc., quando il peso complessivo della materia fulminante non ecceda i 200 grammi ; c) per le munizioni di uso particolare di bordo. Sono però esenti da tale obbligo le Amministrazioni militari, i corpi della R. guardia di finanza e le società di tiro a segno legalmente costituite e riconosciute. 5. Norme speciali per l'imbarco e lo sbarco. — L’imbarco e lo sbarco degli infiammabili, esplosivi e fulminanti (categ. Vili e seguenti, meno la X, gruppo 1°, fiammiferi) dovrà essere fatto nelle ore del giorno ed in modo che nessuna parte del carico resti sulle calate durante la notte. Se però, per esigenze governative, tali operazioni dovessero farsi di notte, si userà per l’illuminazione 0 la luce elettrica ad incandescenza, od altro sistema equivalente sotto il rapporto della sicurezza. Nei locali interni e nelle stive si useranno sempre lampade di sicurezza. 11 maneggio degli esplosivi e fulminanti (categ. XI e seguenti) dovrà essere effettuato a mano mediante catene di uomini muniti di sandali o scarpe senza chiodi. 1 luoghi di passaggio saranno coperti da paglietti, tele piegate, ecc. Dovendosi usare peT assoluta necessità ordigni d’innalzamento, come alberi di carico, gru, ecc., gli stroppi di sospensione saranno di cavo di materie tessili, escludendo sempre catene, cavi metallici, ecc. Si avrà poi molta cura nell’imbragare i colli per evitare fortuite cadute. Sarànno infine scartati quei colli o recipienti contenenti merci pericolose che accennino a trapelamento di materie, od a movimenti interni indicanti difetti nell’imballaggio. Tutte le operazioni riguardanti merci pericolose saranno sospese durante i temporali accompagnanti o minaccianti scariche elettriche. 6. Norme generali per il trasporto sui galleggianti. ■— L’imbarco e lo sbarco di merci pericolose dovrà, quando ciò sia possibile, essere sempre eseguito direttamente fra