16 PAKTE PRIMA. metodo e le norme che saranno determinate dal regolamento. 1 44. La indicazione delle partecipazioni nella proprietà della nave deve farsi per carati o per frazione di carato.2 45. Tutte le navi nazionalizzate saranno descritte in apposita matricola.3 46. La nave sarà inscritta sulla matricola del compartimento marittimo ove è domiciliato il proprietario. Quando vi sieno più proprietari, la iscrizione si farà presso il compartimento in cui ha domicilio il maggiore interessato, ovvero l’armatore od il rappresentante, di cui all’art. 53.4 47. L’atto di nazionalità è valevole per tutta la durata della nave, quando questa non cambi denominazione o conformazione.6 48.1 trapassi di proprietà delle navi devono essere denunciati all’ufficio di porto nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento. § 1. Quando l’ufficiale di porto riconosce che per causa di morte, matrimonio, cambiamento di nazionalità del proprietario, aggiudicazione o legittimo abbando- no, una nave sia passata per intiero a persona straniera non avente i requisiti per essere proprietaria di navi italiane, o che tali requisiti siano stati perduti, pubblica nel giornale degli annunzi giudiziari un avviso portante notificazione ai creditori che fossero interessati nella nave, che, dopo trascorsi tre mesi, se non vi saranno opposizioni, egli rilascerà il certificato di dismissione di bandiera e cancellerà la nave dalla matricola. Se sopravvengono opposizioni, o si trovassero iscritti sulla nave contratti di pegno o di cambio marittimo, dei quali non si giustificasse la estinzione, 1’ ufficiale di porto ricuserà il certificato di dismissione di bandiera; e, trascorso un anno dal giorno in cui è seguito il trapasso della proprietà od il cambiamento di nazionalità del proprietario, promuove-rà d’ufficio la vendita della nave conformemente all’articolo 41. § 2. Eccetto il caso di vendita giudiziale, nessuna nave italiana potrà essere venduta a persone straniere, non aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, senza il permesso 1 Confr. R., 262, 300. Vedi il Regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con D. L. 27 gennaio 1016, n. 202. 2 Confr. R„ 307. 3 Confr. R., 9, 241. 1 Confr. R„ 242 ; C. C„ 16 ; C. Comm., 495. 6 Confr. R., 308.