224 PARTE SECONDA. genitori o tutori all’arruolamento dei minori di diciotto anni, nel caso previsto dal 3° alinea del-l’art. 73 del Codice per la marina mercantile, può e-stendersi a tutti i contratti d’arruolamento da stipularsi dai minori prima che abbiano raggiunto la detta età, o può invece riguardare uno o più contratti soltanto, od essere limitata ad un determinato tempo. 471. I genitori o tutori possono nell’atto d’ autorizzazione stabilire tutte le condizioni, che stimano convenienti nell’interesse dei loro rappresentanti, non esclusa quella riguardante il divieto di una certa classe di viaggi. 472. I genitori ed i tutori hanno pure la facoltà di restringere o di revocare in ogni tempo la data autorizzazione. Se però allo spirare del termine per cui questa è impartita, ovvero all’atto della revoca o limitazione della medesima fosse in coreo un contratto stipulato dal minore, il contratto medesimo continuerà ad avere il suo effetto e potrà anche in caso di bisogno, e a norma delle leggi commerciali, essere prorogato e rinnovato. 473. Le autorizzazioni o modificazioni di cui nei precedenti artieoli 470, 471 e 472 saranno fatte avanti notaio, ovvero avanti il sindaco, e presentate agli uffizi di porto, i quali dovranno conservarle fra i documenti di matricolazione della persona cui si riferiscono, dopo fattone cenno sulle matricole o registri della gente di mare e sui relativi libretti o fogli di ricognizione. Avvenendo che la presentazione delle autorizzazioni e modificazioni sia fatta ad un uffizio diporto diverso da quello dove è inscritto l’interessato, saranno esse accertate, e dopo fattone cenno sui libretti di matricola o fogli di ri-cognizione, spedite all’uffizio di porto competente. Anche i regi uffiziali consolari procederanno come sopra è detto. 474. 11 consenso per l’arruolamento dei giovanetti indicati nell’art. 262 del Codice civile consterà da dichiarazione degli amministratori dell’ospizio. Capo XIV. Dei rimpatrii. Sezione I. /nàennità di via alle persone congedale dal servizio dei ba-stimenti nazionali. 475. Le indennità di via che, secondo il disposto del-l’art. 76 del Codice per la