102 PARTE PRIMA. 482. I reati commessi dagli equipaggi delle navi armate in corso sono puniti colle pene stabilite dalla legge penale militare marittima per gli equipaggi dei legni da guerra, diminuite di un grado, salvo il disposto dell’art. 269. Titolo III. Capo unico. Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura. 433. La giurisdizione penale marittima mercantile è esercitata : a) dall’ autorità giudiziaria ordinaria ; b) dai tribunali consolari all’estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati, e dagli usi ricevuti è permesso l’esercizio della giurisdizione consolare ; c) dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli all’estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione. 434. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle corti d’assise, ai tribunali correzionali, od ai pretori, secondo le norme del Codice di procedura penale, ed appartiene ai tribunali consolari all’estero, nei paesi nei quali è permesso l’esercizio della giurisdizione consolare, pei delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale. La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati. I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare delle infrazioni previste agli articoli 351, 358, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente Codice. 435. La competenza a conoscere dei reati marittimi commessi nel territorio, nei porti e nelle spiagge dello Stato, è determinata dal luogo ove sono avvenuti. Se i reati sono avvenuti all’estero, o in corso di navigazione, la competenza appartiene all’autorità del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non ne è stata fatta denunzia ai regi consoli, o ai comandanti dei legni della