46 PAKTE PRIMA. 148. La pesca del pesce nei mari dello Stato sarà esente da qualsiasi contribuzione per i legni dei pescatori nazionali e per gli esteri ammessi in forza dei trattati a pescare alle stesse condizioni dei nazionali. I legni dei pescatori esteri, non assimilati ai nazionali da speciali trattati, pagheranno una somma da fissarsi con reale decreto.1 144.1 battelli addetti alla pesca limitata saranno provveduti di una licenza del-1’ autorità marittima locale, rinnovabile di anno in anno, da concedersi al proprietario con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello. Quelli destinati alla pesca illimitata saranno muniti delle stesse carte di bordo, stabilite per la navigazione, salva l’eccezione di cui all’art. 39.2 145. I battelli pescherecci di nazioni estere ammessi a pescare nei mari dello Stato, e muniti della licenza di cui al precedente art. 144, saranno soggetti a tutte le discipline stabilite poi nazionali. 146. Le barche destinate unicamente al servizio lo- cale delle tonnare e delle mugginaTe sono esenti dal-l’obbligo delle carte di bordo e della licenza di cui all’art. 144, e saranno soggette soltanto alle discipline di polizia marittima. 147. Chiunque vuol assumere la direzione di un battello alla pesca limitata, deve : a) Essere iscritto fra la gente di mare di prima o di seconda categoria ; b) Avere l’età di ventini anni compiti ; c) Avere dodici mesi di esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaro.3 148. Per comandare battelli alla pesca illimitata si richiedono : o) L’età di ventun anni compiti ; b) L’iscrizione nella matricola della gente di mare di prima categoria ; c) Due anni di esercizio di pesca illimitata o di navigazione effettiva sopra navi nazionali ; d) La prova d’idoneità nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.4 149. Per le pesche al di là dello stretto di Gibilterra, del canale di Suez e del Bosforo, chi dirige la nave dovrà avere almeno il grado di capitano di gran cabo- 1 Confr. C., 180 ; R., 731, 734. 2 Conlr. C., 410, 414 ; R., 730, 899 e seg. 3 Confi-. R., 203, 205. 4 Confr. C„ 58, 77, 413, 414 ; R„ 185, 196, 197, 202.