REGOLAMENTO TER LA MARINA MERCANTILE. 325 citato Codice di procedura, allorché essa vien fatta nella querela. Ogni altro atto relativo alla costituzione di parte civile dovrà farsi nella cancelleria del pretore, del tribunale o della corte dove si fa l’istruzione o dove pende il giudizio. Nelle cause di competenza del capitano od uffiziale di porto, e di cui all’art. 1024 del presente regolamento, se la domanda ecceda il valore di lire 400, il capitano od uffiziale di porto rimetterà la parte richiedente a provvedersi in via civile avanti l’autorità giudiziaria competente e statuirà intanto sulla causa penale. La somma da depositarsi ai termini dell’art. 565 del detto Codice di procedura sarà da lui determinata e la elezione di domicilio prescritta dall’art.Ili, ed il deposito delle spese summenzionate, dovranno farsi nel di lui uffizio. Le notificazioni che occorres- j sero saranno fatte alla par- j te civile a cura del capitanò j od uffiziale di porto per ' mezzo dell’incaricato delle j funzioni di usciere, in conformità al disposto del-l’art. 1034 del presente regolamento. Nelle cause anzidette la j parte civile potrà compa- | rire all’udienza personal- i mente o farsi rapprese n- | tare da persona munita di procura speciale, come è prescritto pei giudizi pre-toriali dall’art. 277 del Codice di procedura penale. 1005. I reati marittimi si provano con gli stessi mezzi coi quali si provano i reati comuni, cioè con verbali o rapporti, con documenti o con testirhoni, o con ogni altro mezzo nop vietato dalla legge. 1006. Ogni persona che si sarà trovata presente ad un reato marittimo, o che ne avrà in altro modo avuta cognizione, potrà denunciarlo, oltre alle persone contemplate nell’ar-ticolo 98 del Codice di procedura penale, al capitano od uffiziale di porto del luogo del reato o della dimora dell’imputato, o del luogo dove egli potesse essere trovato, salvo quanto è espressamente stabilito dal Codice per la marina mercantile e dalla legge sui consolati a riguardo dei reati commessi all’estero od a bordo dei bastimenti mercantili in corso di navigazione. Senza pregiudizio di quanto è disposto dagli articoli 101, 102 e 103 del Codice di procedura penale, a riguardo delle persone ivi enunciate, la denunzia dei reati marittimi commessi a bordo di un bastimento è obbligatoria