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TARTE
PRIMA.
consolare, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.
  11	regio ufficiale consolare praticherà gli ulteriori incombenti che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviarlo, colle carte del processo e coi corpi del reato, in un porto dello Stato.
  In mancanza di ufficiale consolare, il comandante di una nave da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di questo articolo.
  Quando si tratti di reati molto gravi, e non fosse prossimo il ritorno della nave nel Regno, il console
o	il comandante della nave da guerra potrà anche fare sbarcare ed inviare nello Stato le persone dell’equipaggio, le cui deposizioni sembrino più importanti, provvedendo opportunamente affinchè il legno possa continuare la navigazione.
  Nei consolati con esercizio di giurisdizione, nulla è innovato rispetto alla competenza dei tribunali consolari qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi.
  441.	Se il primo approdo della nave avvenisse in un porto dello Stato, il capitano o padrone rimetterà le carte processuali ed i corpi di reato all’ autorità marit-
tima del luogo, la quale ne darà immediatamente avviso al procuratore del Re del circondario.
  442.	Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano
o	padrone ne farà denunzia al capitano o ufficiale di porto nel termine di venti-quattro ore dacché il reato fu scoperto. Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risiede un regio ufficiale consolare, il capitano o padrone ne ■farà al medesimo la denunzia dentro lo stesso termine.
  Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione, o in paese estero, in cui non risiede un console italiano, la denunzia si farà al console, ovvero al capitano od ufficiale di porto del primo porto di approdo dentro ventiquattro ore.
  443.	Il capitano od ufficiale di porto, ovvero il console, stenderà processo verbale della denunzia o querela del capitano o padrone.
  Il	processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del consolato, e trasmesso in seguito al Ministero della marina, il quale lo spedirà al procuratore generale od al procuratore del Re competente.
  444.	I capitani e gli ufficiali di porto, appena rice-